Genitori transnazionali, decisioni senza exequatur
Il diritto Ue ha in gran parte rimpiazzato il diritto interno almeno per gli aspetti transfrontalieri
Sedici milioni di matrimoni “internazionali” nell’Unione europea, divorzi transnazionali in continua crescita con una media di 140mila l’anno, unioni registrate tra coppie di diversa nazionalità in rapida espansione. E poi i casi di sottrazione internazionale di minori che raggiungono quota 1.800 l’anno.
Uno scenario trasnazionale
Uno scenario caratterizzato da rapporti familiari transnazionali che sono progressivamente aumentati grazie anche alla libera circolazione nello spazio Ue e che, nel corso degli anni, ha spinto l’Ue a intervenire sul piano legislativo. Il diritto di famiglia rimane nella competenza statale ma, grazie alle modifiche apportate ai trattati, con l’individuazione di una solida base giuridica (articolo 81, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento), l’Ue ha guadagnato spazio per le questioni transfrontaliere. Così Bruxelles, pure imbrigliata nella regola dell’unanimità, è riuscita nell’intento più difficile: legiferare su alcuni campi del diritto di famiglia con aspetti di transnazionalità all’interno dell’Unione. Il cammino è stato lungo, irto di ostacoli e non ancora del tutto realizzato. Ma un dato è certo: il diritto Ue ha in gran parte rimpiazzato il diritto interno. Almeno per gli aspetti transfrontalieri, mentre rimane nella competenza degli Stati la regolamentazione interna. La legislazione Ue, inoltre, è stata presa a modello e ha spinto ad alcuni cambiamenti sul piano interno.
Il primo e fondamentale passo nell’adozione di regole che, in alcuni casi vanno coordinate con la legge n. 218 del 31 maggio 1995 (sul sistema italiano di diritto internazionale privato), si è avuto con il regolamento Ce 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (che ha abrogato il 1347/2000), entrato in vigore il 1° agosto 2004 e applicabile dal 1° marzo 2005.
Nuove regole in arrivo
Il testo, noto come regolamento Bruxelles II bis andrà in soffitta il 1° agosto 2022, data in cui sarà applicabile il regolamento Ue 2019/1111 del 25 giugno 2019. Le norme Ue, fissate sin dal regolamento 2201/2003, sono un pilastro della cooperazione giudiziaria civile in materia matrimoniale e hanno permesso di avere regole comuni per ripartire la giurisdizione tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri e individuare il giudice competente nello spazio Ue in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, permettendo che una decisione emessa in uno Stato Ue abbia effetto in un altro Paese membro. Con un limite in partenza perché la nozione di matrimonio è lasciata agli ordinamenti nazionali. D’altra parte, le questioni sostanziali di diritto familiare, in base ai Trattati, rimangono nella competenza degli Stati membri.
Il nuovo regolamento
Il nuovo regolamento 2019/1111 ha introdotto un’importante novità per la responsabilità genitoriale prevedendo l’abolizione completa dell’exequatur per tutte le decisioni in questa materia senza rinunciare, però, alle garanzie delle persone interessate. La parte che intende utilizzare in un Paese Ue una sentenza adottata da un altro Stato si avvale dei certificati comuni a tutti i Paesi, con pochi casi di diniego alla circolazione, ad esempio nell’ipotesi in cui la decisione sia stata presa in contumacia o sia contraria all’ordine pubblico. Il nuovo regolamento, poi, introdurrà modifiche per una soluzione più rapida nei casi di sottrazione internazionale di minori, garantendo un procedimento di ritorno entro sei settimane in primo grado e altre sei settimane in secondo. Un salto di qualità nell’intervento del legislatore Ue, funzionale ad evitare la corsa al giudice che possa applicare la legge più favorevole ai propri interessi, è stata l’adozione del regolamento 1259/2010 del 20 dicembre 2010 sull’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cosiddetto Roma III), relativo alle situazioni aventi carattere transnazionale, applicato dal 21 giugno 2012. Per arrivare all’adozione di quest’atto, l’Unione ha dovuto vincere le ritrosie degli Stati e, alla fine, ha dovuto optare per la cooperazione rafforzata. Pertanto, sono vincolati dal regolamento solo 16 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria.
Quando si applicano le norme
Di conseguenza, le norme si applicano unicamente ai casi in cui è adito il giudice di uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata e alle sole situazioni che comportino un conflitto di leggi, in presenza, quindi, di elementi di internazionalità che possono sussistere nei casi di cittadinanza diversa o residenza in Stati diversi o residenza in uno Stato di cui gli interessati non sono cittadini. Dal punto di vista oggettivo, il regolamento non si applica all’annullamento del matrimonio, alla capacità delle persone fisiche, al nome dei coniugi, agli effetti patrimoniali del matrimonio, alle obbligazioni alimentari, ai diritti successori, alla responsabilità dei genitori.
Le obbligazioni alimentari
Per le questioni relative alle obbligazioni alimentari si applica il regolamento 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (in vigore dal 30 gennaio 2009) e, per le successioni, il regolamento 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, applicabile dal 17 agosto 2015.
Esclusa nozione di matrimonio
Nell’assicurare il giusto bilanciamento tra competenza Ue e competenza degli Stati membri e garantire il rispetto del Trattato, il regolamento sul divorzio non si occupa della nozione di matrimonio e non sono affrontate le questioni relative al matrimonio tra persone dello stesso sesso. E questo malgrado ormai nell’Unione europea, in 13 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Spagna, Svezia), il matrimonio è accessibile per coppie dello stesso sesso. In ogni caso, la nozione di matrimonio e, di conseguenza, il suo scioglimento devono essere rimessi agli Stati membri e di volta in volta individuati secondo la qualificazione del foro. Sulla legge da applicare, il regolamento lascia spazio alla volontà dei coniugi che possono scegliere tra la legge di residenza abituale comune, quella dell’ultima residenza abituale comune , la cittadinanza di uno di essi e, infine, quella dinanzi ai giudici in cui è avviato il procedimento di divorzio o di separazione. Nel caso di assenza di scelta, l’articolo 8 indica quattro criteri a cascata da individuare nel momento in cui l’autorità giurisdizionale è adita. È così scelta la legge della residenza abituale comune nel momento in cui è adito il giudice, di ultima residenza abituale comune, di cittadinanza comune dei coniugi nello stesso momento, del processo. La lex fori è applicata come ultima ratio e in situazioni marginali, con effetti positivi sui casi di forum shopping.