Gestione del rischio clinico: atti e verbali sono riservati
Conflitti aperti tra pazienti ed ospedali, sull’individuazione di errori medici gravi. Interviene sul tema il Consiglio di Stato (sentenza 3263/19), escludendo che il danneggiato possa agire in giudizio per ottenere la qualificazione del proprio caso come “evento sentinella”. Con quest’ultima espressione, la legge 24/2017 (sulla sicurezza delle cure e responsabilità professionale), prevede una lista ufficiale di eventi da tener d’occhio per cercare di limitare il più possibile gli errori medici gravi. Detti eventi generano un piano di incident reporting e un’attività di risk management su danni importanti.
In concreto, ad un paziente abruzzese, operato sei volte in pochi mesi, era stata negata la poco piacevole qualità di soggetto coinvolto in un “evento sentinella”, cioè in una situazione potenzialmente evitabile dei sanitari. L’Usl minimizzava infatti l’episodio, non ritenendolo significativo: in modo implicito, quindi, escludeva la responsabilità della struttura sanitaria. Di qui il ricorso al Tar, che contestava l’esclusione dell’evento “sentinella”. In grado di appello l’Usl è risultata vincitrice, perchè l’attività valutativa, il monitoraggio e l’adozione di misure correttive non coinvolgono il privato.
Il singolo paziente non ha quindi alcun interesse ad ottenere l’etichetta di vittima di “evento sentinella”, perché risulta in ogni caso garantita un’adeguata tutela giudiziaria civile e penale (anche, quindi, per eventi non qualificati come “sentinella”). La sentenza giova quindi alle strutture sanitarie, precisando che l’attività di reporting degli eventi più delicati risponde solo a finalità di collaborazione e politica sociale (mantenendo estraneo il privato). Non c’è quindi alcuna legittima pretesa dell’utente a ottenere che l’amministrazione sanitaria attui una diversa prevenzione e gestione del rischio. La prevenzione all’interno del risk management sanitario è, infatti, finalizzata in generale a raggiungere l’appropriatezza delle risorse disponibili e la migliore gestione della tutela del paziente (articolo 1, comma 238, della legge n. 208/15), senza che la segnalazione del “quasi errore” possa essere oggetto di una pretesa del privato. In sintesi, il diritto alla sicurezza delle cure non comprende, oltre al risarcimento del danno da errore medico (articolo 7 della legge 24) anche un più vasto accesso agli atti. Basta l’accesso che già avviene (articolo 4), attraverso i siti Internet, sui dati relativi ai risarcimenti erogati nel quinquennio, partendo dagli eventi sentinella su circostanze di particolare gravità, potenzialmente evitabili.
Rimane perciò a uso interno dell’Usl l’elenco dei «quasi eventi, eventi avversi ed eventi sentinella, cosiddetti near miss» che non incide sulla responsabilità personale di chi ha commesso l’errore, ma serve solo a comprendere perché sia accaduto l’errore e come evitarlo. La soluzione data dal Consiglio di Stato mantiene quindi riservati gli atti ed i verbali relativi alla gestione del rischio clinico, escludendo il controllo generalizzato da parte di qualsiasi cittadino. Se l’Usl abruzzese non ha ritenuto di segnalare l’evento nell’ambito della gestione del rischio sanitario, il singolo paziente non ha rimedi giudiziari diversi dal contenzioso civile e penale.
Consiglio di Stato - Sentenza 3263/19