Giochi e scommesse, il Totem abusivo sconta la sola sanzione amministrativa
La Cassazione ha precisato che si tratta di una condotta che non integra il reato
Chi dispone di un Totem per effettuare giochi e scommesse on line è punito solo con la sanzione amministrativa perché il comportamento non integra il reato. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 30325/21.
L'errore commesso nel merito
Nella fattispecie la Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale che ha condannato un soggetto alla pena di 4 mesi di reclusione per avere installato nel proprio esercizio commerciale - un ristorante cinese - apparecchiature tipo Totem per servizi internet con possibilità di accedere alla piattaforma di gioco on line in assenza di autorizzazione dell'agenzia delle Dogane. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui in materia di apparecchi e congegni di intrattenimento integra la violazione amministrativa, la messa a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico senza autorizzazione di pubblica sicurezza, di apparecchi del tipo "Totem", collegati a piattaforme telematiche che consentano ai clienti di partecipare ai giochi promozionali. Qualora gli stessi apparecchi consentano invece giochi d'azzardo, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 10, comma 9, lettera c) del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps). La norma in questo caso prevede la sanzione amministrativa di 20 mila euro per il titolare dell'esercizio. Medesima somma è prevista a carico del proprietario dell'apparecchio. Il titolare della piattaforma di giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa più pesante da 50mila euro a 100mila euro. Ne consegue che il fatto contestato nel presente procedimento deve ritenersi non più previsto dalla legge come reato. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio.