Civile

Giudice di pace, il ricorso avvia il rito semplificato di cognizione

Per i nuovi processi addio all’atto di citazione a udienza fissa

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di Selene Pascasi

Digitalizzazione, competenze allargate e il nuovo procedimento semplificato di cognizione. Sono le direttrici degli interventi dedicati al procedimento di fronte al giudice di pace dalla riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022): un insieme di misure applicabili ai processi avviati dal 28 febbraio 2023, a esclusione della telematica, in arrivo entro il 30 giugno.

Competenza

Per ridurre il carico processuale dei giudici togati e sveltire i tempi di definizione delle cause, aumentano le soglie della competenza per valore delle liti rimesse alla cognizione del giudice di pace: si passa da 5mila a 10mila euro per le controversie su beni mobili e da 20mila a 25mila euro per le liti in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.

Si tratta di una prima estensione in vista del più importante ampliamento di competenze già previsto dal decreto legislativo 116/2017 ma che decollerà solo dal 31 ottobre 2025: i limiti di valore dovrebbero salire rispettivamente a 30mila e 50mila euro e nella sfera valutativa del giudice di pace dovrebbero confluire nuove materie, tra le quali quella condominiale.

Rito semplificato

Le cause seguono le regole del procedimento semplificato di cognizione, qualora compatibili, per cui la domanda si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’oggetto. È consigliato, ma non obbligatorio visto che le istanze istruttorie possono essere avanzate in seguito, inserire anche un riferimento ai mezzi di prova di cui ci si intende avvalere. Scompare, quindi, l’avvio della causa con atto di citazione a udienza fissa.

Si mantiene la chance della difesa personale della parte con possibilità di avviare la causa con una domanda orale, rimettendone la verbalizzazione al giudice.

Depositato l’atto, si designa un giudice che, entro cinque giorni, fissa con decreto la data dell’udienza e i termini di costituzione del convenuto al quale il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto lasciando passare almeno 40 giorni liberi (60 se il luogo della notificazione si trova all’estero) rispetto alla data dell’udienza.

Il convenuto, nel costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, manifesta la propria posizione in modo chiaro e specifico sulle questioni dedotte dalla controparte, indica i mezzi di prova di cui vuole avvalersi, i documenti allegati e – a pena di decadenza – propone riconvenzionali, eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio. Se, invece, intende chiamare un terzo deve, sempre a pena di decadenza, dichiararlo nella costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza.

Semplificata, poi, anche l’udienza stessa: il giudice interroga le parti e tenta la conciliazione. Se questa non riesce, su istanza e per giustificati motivi, può concedere un termine non superiore a 20 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un termine ulteriore di massimo dieci giorni per repliche e prova contraria.

Discussione e decisione

Innovate anche le fasi della discussione e della decisione. Secondo il nuovo assetto, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale nella stessa udienza o, dietro istanza, in una successiva e pronunciarsi al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto sulle quali ha basato la scelta adottata. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Processo telematico

Tra le novità più significative, ma al debutto dal 30 giugno prossimo, c’è l’estensione della gestione telematica delle cause anche di fronte al giudice di pace, come già accade per tribunali, corti d’appello e, di recente, per la Cassazione. Fino ad allora i fascicoli, anche per i nuovi procedimenti, continueranno a essere cartacei.

Nel frattempo, negli uffici si stanno predisponendo gli strumenti informatici necessari per ricevere il deposito e la comunicazione telematica degli atti di causa.

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