Giudizio in Cassazione, alle Sezioni Unite le caratteristiche della procura difensiva
La 'specialità' è soddisfatta unicamente dal criterio "topografico"? E il contenuto è il medesimo per la procura in calce e quella congiunta materialmente o con modalità informatiche?
Quando può ritenersi rispettato il requisito della specialità della procura per il giudizio in Cassazione? Basta seguire il criterio "topografico", vale a dire l'essere stata posta in calce al ricorso o comunque ad esso "allegata", anche informaticamente, oppure bisogna guardare al suo contenuto specifico, ed in particolare alle indicazioni relative al provvedimento impugnato. A queste domande la Terza Sezione civile, ordinanza n. 6946/2022, ha chiamato a rispondere le Sezioni Unite, prendendo atto di una "difformità" di indirizzi interpretativi e considerata "la rilevanza" di una questione di carattere processuale "che si pone potenzialmente in una serie indefinita di ricorsi aventi ad oggetto le più svariate materie".
Il caso è quello di un processo di esecuzione promosso da una cittadina in possesso di un titolo esecutivo ai danni di una banca. L'istituto di credito però aveva proposto opposizione ed aveva vinto sia in primo che in secondo grado. La procura rilasciata dalla ricorrente al suo difensore, si legge nella decisione, era stata redatta su "foglio autonomo" e "solo materialmente congiunto al ricorso" oltre ad essere priva di data e di altre indicazioni specifiche. Essa infatti faceva generico riferimento al «procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione» nei confronti di Intesa Sanpaolo.
Secondo il risalente orientamento quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, "tale procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere".
L'indirizzo più recente è invece di stampo più rigoroso, in esso si afferma che «è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali".
Dunque, prosegue il ragionamento, il nuovo orientamento - "quanto meno implicitamente" - sembra presupporre un diverso trattamento per le due ipotesi: procura a margine o in calce al ricorso e procura su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso stesso, "anche se ai soli fini della valutazione del criterio di specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c..".
In questo quadro si inseriscono poi le specificità del processo civile telematico "che ha portato e presumibilmente porterà, di fatto, alla drastica riduzione delle ipotesi di procure rilasciate effettivamente in calce o a margine del ricorso e di procure su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso". Esse saranno infatti saranno sostituite dalle ipotesi della procura «su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto», nonché della procura conferita su supporto cartaceo di cui può essere trasmessa dal difensore «la copia informatica autenticata con firma digitale». Modalità queste ultime che in prospettiva "dovrebbero diventare quelle tendenzialmente esclusive".
In definitiva è scattato il rinvio alle Sezioni perché:
a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico";
b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;
c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c..