Società

Gli adeguati assetti consentono l’allerta precoce sulle difficoltà

Già in vigore le norme del Codice della crisi di impresa che obbligano gli imprenditori a garantire adeguati assetti organizzativi anche per le imprese non in difficoltà

di Simone Brancozzi

Dal prossimo 15 luglio entrerà definitivamente in vigore nella sua interezza la riforma della crisi d’impresa, così come modificata dal Consiglio dei ministri il 17 marzo, che dà attuazione alla direttiva (Ue) 2019/1023.

Dopo la delega conferita con la legge 155/2017, la commissione Rordorf aveva consegnato il testo integrale della riforma nel gennaio del 2019. Il 16 marzo 2019 entrarono in vigore soltanto gli articoli della parte seconda cioè, sostanzialmente, la parte che disponeva modifiche al Codice civile. In particolare, l’articolo 375, al punto due, introdusse l’articolo 2086, secondo comma: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Il successivo articolo 377 introdusse una serie di modifiche con le quali si prescriveva l’obbligo per gli amministratori, nell’esercizio della loro funzione gestoria dell’azienda, di rispettare in maniera sistematica il disposto dell’articolo 2086, secondo comma.

Le conseguenze per gli amministratori che non rispettino le prescrizioni sono assai pesanti. L’articolo 378, infatti, ha introdotto il nuovo articolo 2476, sesto comma, il quale recita: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale».

Queste disposizioni non sono mai state sospese e rimangono a tutt’oggi in vigore intonse, a testimonianza della volontà del legislatore di introdurre un preciso obbligo nei confronti della generalità delle imprese collettive e non soltanto di quelle in difficoltà o decotte. Possiamo paragonare l’articolo 2086, secondo comma, a un vaccino che viene introdotto come obbligatorio per tutti gli imprenditori collettivi e che consiste nel doversi dotare di un sistema di early warning (allerta precoce) che permetta all’azienda di intercettare gli indizi di crisi prima che si possano innescare processi di decadimento degli equilibri economico/finanziari.

Da molte parti si è più volte cercato di ridurre le disposizioni dell’articolo 2086, secondo comma, a semplici valutazioni di carattere quantitativo, cercando di dimostrare che il disposto legislativo potesse essere rispettato soltanto attingendo informazioni dai dati di bilancio o da indici. Da altre parti, tuttavia, si faceva notare che, se uno squilibrio viene reso evidente dall’analisi del bilancio, significa che la crisi è già in atto e ancor più che il sistema di allerta precoce basato su adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, non ha funzionato. Qualora, in conseguenza degli squilibri venutisi a creare, la società, un tempo sana, non riuscisse più a far fronte alle proprie obbligazioni, ecco che il mancato funzionamento del sistema di allerta precoce avrebbe come pesante conseguenza l’imputazione di responsabilità patrimoniali a carico degli amministratori, in attuazione delle disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 2476. Queste modifiche, di chiaro stampo anglosassone, fanno fatica ad essere comprese e metabolizzate dagli operatori economici nazionali in quanto obbligano all’adozione di strumenti forward-looking come ad esempio la Balanced scorecard di Kaplan e Norton, che prescindono dall’analisi degli andamenti passati e dei dati qualitativi del bilancio i quali non hanno una funzione predittiva. Venendo ad un caso attuale, è facile immaginare che la guerra in Ucraina sconvolgerà i bilanci dell’esercizio 2022 di molte aziende che, al contrario, avevano fino al 2021 dei bilanci in equilibrio. Una società che fosse dotata di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili dovrebbe, periodicamente, porre in essere le procedure di analisi di scenario contemplate dall’approccio forward-looking, includendo anche ipotesi di conflitti internazionali e di interruzione dell’attività (leggi Covid-19) e premunendosi con strategie alternative e prudenti nel caso in cui la congettura di scenario ipotizzata si andasse a realizzare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©