Comunitario e Internazionale

Gli aiuti di Stato commisurati alle perdite correlate alla pandemia non sono illegali

Non rilevano eventuali precedenti misure statali a favore della medesima impresa se la ragione della compensazione successivamente erogata è giustificata entro il perimetro di una calamità obiettiva subita dall’ente stesso

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di Paola Rossi

Il tribunale Ue ha affermato la piena legittimità degli aiuti di Stato che senza creare sovracompensazioni coprono le perdite effettive dovute emergenze quali la pandemia del Covid-19. Con la sentenza sulla causa T-827/22 i giudici europei hanno rigettato il ricorso di una compagnia aerea ungherese contro l’ok della Commissione europea agli aiuti di Stato rumeni erogati a favore della compagnia aereea nazionale a titolo delle perdite subite per il diffuso stop ai voli nel 2020.

Misura statale che il Tribunale - confermando il nulla osta di Bruxelles - rispetta le eccezioni recate dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea al generico divieto di aiuti di Stato. Divieto posto ovviamente a tutela della libera concorrenza ch epotrebbe essere falsata dal riconoscimento di risorse ad a,cuni operatori in un dato mercato.

Infatti, il ricorso ora respinto lamentava l’illegalità dell’aiuto di Stato giustificato dall’emergenza pandemica subita in quanto ritenuto un ingiustificata misura di favore a vantaggio della compagnia aerea di bandiera. Ma come detto le istituzioni europee fino a questo momento stanno ritenendo giustificata la causa di tale scelta della Romania in base alla lettera b) dell’articolo succitato che letteralmente tra le eccezioni al divieto di aiuti di Stato cita: “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.

L’esame Ue ritenuto legittimo
L’aiuto, pari a quasi 2 milioni di euro, è stato ritenuto compatibile con il mercato interno dalla Commissione dopo la dovuta notifica dello Stato membro. L’Esecutivo ue aveva, inoltre, ritenuto di poter arrivare ad apporre il proprio nulla osta alla misura statale senza neanche procedere a una specifica indagine formale.

Scelta ora confermata dal Tribunale che, nel rigettare il ricorso della compagnia aerea concorrente, ha chiarito che gli aiuti che compensano i danni causati da eventi eccezionali, come la pandemia ad esempio, sono autorizzati e che la misura in questione è legittimamente mirata a compensare i danni subiti da un evento eccezionale.

Il Tribunale, infine, conferma che la Commissione ha correttamente valutato la proporzionalità dell’aiuto concesso e che la misura di cui trattasi non era all’origine di una sovracompensazione. A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, in particolare, che la Commissione aveva calcolato con precisione, e sulla base di un adeguato scenario controfattuale, le perdite subite dalla compagnia aerea nazionale come direttamente causate dalle restrizioni di viaggio in vigore durante il periodo emergenziale.

Sul motivo di ricorso secondo cui la Commissione non avrebbe preso in considerazione l’aiuto per il salvataggio concesso in precedenza alla stessa compagnia sottovalutando il vantaggio concorrenziale già ottenuto, il tribunale risponde che al contrario si tratta di misure distinte e che non coprono gli stessi costi. E, inoltre, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione un eventuale vantaggio concorrenziale di cui un’impresa avrebbe indirettamente beneficiato legittimamente.

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