Gli obblighi di trasparenza imposti dall’Agcom riguardano tutte le aziende del settore postale
Quindi non solo il fornitore del cosiddetto servizio universale. Unica eccezione è quella di chi fa solo mero trasporto
Gli obblighi informativi presso l’Agcom gravano su tutti i fornitori di servizi postali e non solo sulle imprese che garantiscono anche il cosiddetto servizio universale. Sono esclusi solo i meri trasportatori. Infatti, in base al diritto Ue che governa il settore un’impresa deve essere qualificata come “fornitore di un servizio postale”, quando essa svolge almeno uno dei servizi (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) che riguardano un invio postale, non dovendo tuttavia la sua attività essere limitata unicamente al servizio di trasporto. Ne consegue che le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali.
Così il Tar Lazio con la sentenza n. 14370/2023 ha respinto il ricorso di un corriere espresso che riteneva di non essere assoggettato agli obblighi informativi imposti dall’articolo 6 del Dlgs 261/1999 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/67/Ce (regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizi).
Di fatto la norma nazionale parla testualmente di tali obblighi aggiuntivi rispetto allo svolgimento del servizio universale. Ma la norma - come chiarisce adesso il Tar - impone il rispetto della trasparenza a tutte le aziende che operano nel settore postale.
L’interpretazione delle norme della direttiva fornita dai giudici aministrativi precisa che l’accostamento fatto dal Legislatore tra servizio universale e l’onere di adempiere alle richiesta di informazione dell’Agcom non limita l’applicazione di tali obblighi al solo operatore universale. E che pertanto prevale la corretta intenzione del Legislatore comunitario espressa all’articolo 9 della direttiva 97/67/Ce, a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/Ce e che in base all’interpretazione espressa dalla Corte Ue attribuisce alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di disciplinare non solo i servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le attività di tutti i fornitori di servizi postali. Ossia tutte le aziende che operano nel settore postale (come i corrieri espressi) e non soltanto il fornitore del servizio universale.