Civile

Gli orientamenti sulla riscossione delle imposte con ingiunzione fiscale

immagine non disponibile

a cura della Redazione Lex24

Sanzioni amministrative - Opposizione all'ingiunzione di pagamento - Controversia anteriore al 6 ottobre 2011 - Dlgs n. 150 del 2011 - Sanzioni irrogate per violazioni del cds- procedura di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale - Procedura alternativa rispetto a quella ordinaria di “iscrizione in ruoli” - Art. 52, comma 6, del d.lg. n. 446 del 1997 - Rinvio al r.d. n. 639 del 1910.
Dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenuta nel Decreto Legislativo 15 dicembre 1991, n. 446, articolo 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 29 dicembre 2014 n. 27403

Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Oggettivi - In genere - Ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione - Accoglimento per ragioni di rito - Giudicato sull'inesistenza del credito - Esclusione.
In caso di annullamento dell'ingiunzione fiscale per inidoneità dell'atto impositivo a valere come accertamento unilaterale di un credito di natura risarcitoria, il giudicato che si forma fa stato esclusivamente sull'illegittimità dello strumento utilizzato, ma, in ossequio ai principi sui limiti oggettivi del giudicato anche implicito, non contiene, in assenza di una specifica domanda, alcun accertamento negativo sul merito del credito dell'amministrazione.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 26 settembre 2013 n. 22093

Imposte - Riscossione con ingiunzione fiscale - Procedimento previsto dal Rd n. 639 del 1910 - Utilizzo da parte della Pa - Incidenza sul riparto di giurisdizione - Esclusione.
La scelta del mezzo attraverso il quale esercitare la propria pretesa creditoria è neutra rispetto alla materia del contendere, sicché da essa non può dipendere il riparto di giurisdizione, precisandosi, peraltro, che la procedura di riscossione di cui al r. d. 14 ottobre 1910, n. 639 trova il suo fondamento in un potere di autoaccertamento della P.A., cui non si accompagna alcuna discrezionalità e tanto meno un affievolimento dei contrapposti diritti dei destinatari dell'ingiunzione, giacché la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità debbono derivare da fonti, da fatti e da parametri obbiettivi e predeterminati, onde resta sempre ferma la facoltà per l'ingiunto di richiedere al giudice la verifica in concreto dell'esistenza dei menzionati presupposti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 8 febbraio 2013 n. 3043

Imposte - Riscossione con ingiunzione fiscale - Procedimento previsto dal r. d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità.
Lo speciale procedimento disciplinato dal r. d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 25 maggio 2009 n. 11992

Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Credito fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislativa statali e regionali vigenti - Certezza e liquidità - Sussistenza - Opposizione - Accoglimento parziale - Conseguenze .
Costituisce credito certo e liquido che l'Amministrazione può pretendere con la ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti. L'eventuale accoglimento parziale dell'opposizione, se comporta l'annullamento parziale dell'ingiunzione, non esclude la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'Amministrazione opposta, di quanto risulti comunque dovuto.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2006 n. 19669

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©