Civile

Gratuito patrocinio: compenso liquidato al difensore anche se c'è accordo stragiudiziale

immagine non disponibile

di Patrizia Maciocchi

Il difensore ha diritto al compenso alla liquidazione anche se la lite, che riguarda il cliente ammesso al “gratuito patrocinio”, viene cancellata dal ruolo in seguito ad un accordo raggiunto tra le parti. La Corte di cassazione, con la sentenza 10187, accoglie il ricorso dell'avvocato, al quale il giudice di pace aveva invece respinto la richiesta per ottenere il compenso. Per il Tribunale la cancellazione della causa faceva scattare il diritto dello Stato a recuperare le spese prenotate a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio. Per la Cassazione è l'occasione per fare chiarezza sul punto.

I giudici della seconda sezione civile precisano che il via libera al beneficio, comporta l'anticipazione, da parte dell'erario, degli onorari e delle spese, con un importo da determinare al termine di ogni fase o grado del processo o nel momento in cui cessa l'incarico. Dal canto suo lo Stato può recuperare le somme anticipate, facendo eseguire la condanna alle spese processuali della parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio, mentre su quest'ultima si può rivalere se, una volta vinta la causa, si trova nelle condizioni di restituire le spese fatte a suo favore.

“Lo stesso regime – scrive la Corte - vale per il caso di composizione della lite: in tal caso peraltro tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito”. Se invece l'ammissione è revocata, perché non giustificata in origine, o vengono meno i presupposti reddituali, o, per finire, quando la domanda o la resistenza sono frutto di un abuso del diritto, lo Stato ha diritto la recupero delle somme: se ci sono nuove condizioni di reddito recupera quanto pagato dopo la revoca, mentre nelle altre ipotesi in cui la revoca ha efficacia retroattiva, lo Stato “rientra” anche del denaro pagato prima. In tutti i casi la revoca rinnova l'obbligo della parte assistita di sostenere le spese della difesa, ma se la revoca non c'è l'ammissione al patrocinio ha come risultato il dovere per l'erario di anticipare al difensore onorari e spese e, dunque, anche la liquidazione.

Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 11 aprile 2019 n.10187

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©