Gratuito patrocinio, al difensore in sede civile metà della somma stabilita per l'Erario
Nel giudizio civile il giudice può liquidare all'avvocato che ha prestato la difesa nell'ambito del patrocinio a carico dello Stato la metà della cifra stabilita a favore dell'Erario con la sentenza che ha definito il giudizio.
La Corte di cassazione, con la sentenza 11590, respinge il ricorso del legale, che aveva incassato 1.500 euro a fronte dei 3 mila posti a carico della parte soccombente. Ad avviso dell'avvocato lo Stato si era ingiustamente arricchito “incamerando” la metà di quanto le spettava.
La Cassazione respinge però il ricorso chiarendo che il giudice civile, a differenza di quello penale, non deve quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato in base all'articolo 133 del Dpr 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, secondo gli articolo 82 e 130 dello stesso Dpr sui compensi al difensore, al Ctu e all'ausiliario del magistrato.
Una differenza giustificata dalle particolarità che caratterizzano il sistema del processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato. In caso contrario – precisa la Suprema corte – sarebbe disapplicato l'articolo 130.
Secondo la Cassazione «in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelli liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità».
Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 8 gennaio 2020 n.136