Civile

Gratuito patrocinio, l’ammissione del giudice dopo il no dell’Ordine ha efficacia ex tunc

La Cassazione dà rilevanza all’orientamento che fa retroagire l’applicazione del beneficio al momento della presentazione della prima istanza rigettata in modo da coprire le spese sostenute medio tempore

Judge gavel and euro banknotes

di Paola Rossi

L’ammissione al patrocinio gratuito decisa dal magistrato, contro l’iniziale no del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, deve avere efficacia ex tunc, cioè dal momento in cui era stata proposta la prima istanza rigettata.

Ciò ha un effetto diretto sui diritti patrimoniali soggettivi della persona non abbiente che, altrimenti si troverebbe gravata del pagamento delle spese sostenute antecedentemente all’ammissione al beneficio.

La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 6888/2025 - ha stabilito la preminenza dell’orientamento giurisprudenziale che ha riconoscouto l’nteresse della parte istante a impugnare il provvedimento di ammissione deciso dal giudice quando questo sia dichiarato efficace ex nunc e non retroattivo.

In giurisprudenza era apparso, infatti, anche contrario orientamento che riteneva carente l’interesse della parte in giudizio a impugnare il provvedimento di ammissione, in quanto tale orientamento limitava la materia del contendere alla sola consistenza - rectius decorrenza - degli onorari riconosciuti dallo Stato al patrocinante.

La Cassazione con la decisione odierna fa rilevare che il thema decidendum a fronte dell’impugnazione di cui si discute, cioè l’ammissione decisa dal giudice, non sia da limitarsi alla questione del riconoscimento e della consistenza degli onorari professionali che è ambito sicuramente riservato all’azione del solo difensore e non del patrocinato.

Invece, coma fa rilevare l’interpretazione ora confermata dalla seconda sezione civile della Suprema Corte, la decorrenza degli effetti dell’ammissione ottenuta “in seconda battuta” al patrocinio a spese dello Stato è di rilevante interesse anche per il beneficiario, al quale altrimenti non verrebbe riconosciuta copertura delle spese per il giudizio sostenute “medio tempore” tra il diniego dell’Ordine e la successiva ammissione.

Si tratta di spese che - consistenti o meno - ben possono emergere quali, ad esempio, quelle di viaggio per testimoni e consulenti. Ma anche imposte sostenute per avviare le carte del giudizio.

Spese di cui oggi in modo puntuale la Corte di cassazione ha affermato che sono da ritenersi oggetto di un diritto soggettivo patrimoniale della persona non abbiente che ha diritto alla copertura da parte dello Stato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©