Amministrativo

Greco (Cnf): la sinteticità degli atti mette a rischio il diritto di difesa

“Il rispetto del limite di pagine non può assurgere a presupposto di dichiarazione di inammissibilità della domanda di giustizia”

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Non è da Stato di diritto prevedere che il difensore debba chiedere autorizzazione su come e su quanto difendere il proprio assistito”. Lo ha detto il Presidente del Cnf Francesco Greco intervenendo alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 presso il Consiglio di Stato. Greco ha poi posto l’accento sui costi eccessivi per l’accesso alla giustizia con il contributo unificato inteso come strumento deflattivo ma anche sull’eccessivo ricorso alle udienze da remoto. Infine nel mirino dell’Avvocatura anche una certa giurisprudenza che ha ritenuto legittimi incarichi a titolo gratuito da parte della PA, nonostante la legge sull’equo compenso non preveda eccezioni.

“Non posso non cominciare questo intervento – ha affermato Greco - dal tema dei limiti alla lunghezza degli atti difensivi e dell’incidenza delle norme conferenti sulla difesa, richiamata dall’art. 24 Cost. come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Di qualunque procedimento, mi permetto di aggiungere. Sappiamo che è possibile superare i limiti chiedendo un’espressa autorizzazione al Giudice”.

“Tale forma di difesa ‘concessa’ – ha proseguito -, non posso esimermi dal rilevare, suscita già non poche perplessità, proprio in relazione al contenuto del richiamato art. 24 Cost., che non prevede compressioni o autorizzazioni da parte del Giudice nell’esercizio del diritto di difesa”.

Il vertice dell’avvocatura ha poi affermato di condividere la rilevanza del principio di sinteticità, tuttavia esso non può comportate “gravi limitazioni al diritto di difesa”. “Accanto al principio-valore di sinteticità – ha spiegato Greco -, vanno infatti tenuti presenti altri principi, che dovrebbero indurre ad un bilanciamento, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata. Il rispetto del limite di pagine non può assurgere a presupposto di dichiarazione di inammissibilità della domanda di giustizia”.

La proposta dunque è che il Giudice dovrebbe valutare, di volta in volta ed in concreto, se la violazione dei limiti costituisca un “comportamento elusivo” del principio di sinteticità o se, invece, il superamento dei limiti “sia necessario perché funzionale alla tutela della posizione processuale della parte”. Nessun automatismo, dunque, ma valutazione caso per caso, tenendo conto che anche quando vi è una violazione del limite di battute non può essere pronunciata l’inammissibilità del ricorso, ovvero il sacrificio totale della domanda di giustizia del cittadino.

Udienze da remoto – “Non posso esimermi dall’evidenziare che il ricorso alle udienze da remoto deve essere uno strumento da utilizzare con prudenza, per evitare eccessivi sacrifici del diritto al contraddittorio, o, peggio ancora, pronunzie sbrigative di rigetto o inammissibilità, laddove l’obiettivo dello “smaltimento” non può sostituirsi alla esauriente cognizione delle difese, al fine di una corretta decisione”.

Accesso limitato - Resta aperta poi la questione dei costi di accesso alla giustizia amministrativa, con contributi unificati che, per talune materie ed in taluni casi, si ispirano a discutibili strumenti di deflazione del carico giudiziario. Non è ammissibile in un ordinamento democratico che cittadini ed imprese debbano rinunziare alla tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi, perché scoraggiati o, peggio, impossibilitati ad affrontare il costo per accedere al Giudice.

Equo compenso – Infine, Greco segnala “con allarme” un certo indirizzo formatosi in materia di tutela dell’equo compenso dei professionisti, laddove è stato ritenuto legittimo da parte di una P.A. l’affidamento di incarichi professionali a titolo gratuito. “L’intervenuta revisione organica della materia dell’equo compenso, ad opera della legge n. 49/2023 – ha detto -, non prevede eccezioni o regimi speciali per la pubblica amministrazione e rende pienamente operativo il diritto all’equo compenso, non solo di fronte ai “clienti forti” privati (banche, assicurazioni, e grandi imprese) ma anche di fronte alla pubblica amministrazione”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©