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GUIDA ALLA LETTURA - Società partecipate: se il socio detiene il 30% possibile chiedere la procedura concorsuale

di Laura Biarella

N. 15

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L’articolo 1 del decreto legge consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30% delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Con la modifica introdotta a Palazzo Madama si prevede che l’amministrazione straordinaria possa riguardare (in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali) la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali.

È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 25 del 18 marzo 2024, la legge 15 marzo 2024 n. 28, che reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico».

 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, il testo risulta composto da 12 articoli:

  • l’articolo 1 nel disporre, al comma 1, la conversione in legge del Dl n. 4/2024, dispone, al comma 2, l’abrogazione del Dl n. 9/2024, con salvezza dei relativi effetti. Il contenuto del decreto-legge oggetto di abrogazione è stato contestualmente trasposto, con talune modifiche, nel corpo del decreto legge n. 4, convertito con la legge in disamina, tramite puntuali disposizioni aggiuntive;
  • l’articolo 1, comma 1 interviene sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al Dl n. 347/2003 e consente, nelle ipotesi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30% delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in ipotesi di inerzia dell’organo amministrativo. Dalla data di presentazione dell’istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l’avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinati dal Dlgs n. 14/2019. Se alla data di presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l’avvio della composizione negoziata, si prevede l’archiviazione della relativa istanza. Il comma 1-bis interviene sul programma dell’amministrazione straordinaria, prevedendo che possa riguardare, in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali, la cessione dei contratti o dei diritti, pure di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, i medesimi complessi aziendali. Il comma 1-ter dispone che, a seguito dell’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il commissario straordinario, entro 6 mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  • L’articolo 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, nel limite di 320 milioni di euro per il 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Ilva Spa, ove le medesime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e garantire la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • L’articolo 2-bis traspone nel testo, con modifiche, quanto già disposto dall’articolo 1 del Dl n. 9/2024 e, in particolare, riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia Pmi a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del Dl n. 207/2012 (Legge n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.
  • L’articolo 2-ter traspone nel testo in disamina, con talune modifiche, quanto disposto dall’articolo 2 del Dl n. 9/2024. La norma stabilisce che, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle stesse operazioni.
  • L’articolo 2-quater, comma 1-3, traspone nel testo in disamina quanto disposto dall’articolo 2 del Dl n. 9/2024 e prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all’amministrazione straordinaria dopo il 3 febbraio 2024.
  • L’articolo 2-quater, comma 4, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai Lep. Le risorse svincolate possono essere impiegate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese.
  • L’articolo 2-quinquies traspone nel testo in disamina quanto già disposto dall’articolo 4 del Dl n. 9/2024. Si stanziano 16,7 milioni di euro per il 2024, prevedendo, per il medesimo anno, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  • L’articolo 3, comma 1, concerne l’ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000. Pure ove sia disposta l’amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione dell’esercizio di impresa), resta fermo il beneficio summenzionato, nell’ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente, se il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.
  • L’articolo 3, comma 2, prevede, per assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, come pure gli addetti all’implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presìdi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa soltanto se gli stessi lavoratori non siano direttamente impegnati negli specifici programmi individuati dalla medesima norma.
  • L’articolo 3, comma 2-bis, proroga pure per il 2024 la concessione dell’indennità, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, ove detti lavoratori abbiano presentato la relativa istanza durante il 2020. Tale indennità è pari al trattamento di mobilità in deroga. Il comma 2-ter provvede alla copertura finanziaria dell’onere.
  • L’articolo 4 integra la disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al Dlgs n. 270/1999, al fine di accelerare, tramite l’inserimento di un nuovo articolo 74-bis, rubricato “Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura”, la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.
  • L’articolo 4-bis modifica il Dlgs n. 270/1999, consentendo l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga, delle imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, inclusi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno. Si interviene sull’articolo 62 relativo all’alienazione dei beni dell’impresa insolvente, prevedendosi che il commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, possa rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Si novella l’articolo 73 del Dlgs n. 270, il quale prevede che il Tribunale, nelle ipotesi di programma di cessione dei complessi aziendali interamente portato a termine nei tempi, su richiesta del commissario straordinario o d’ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell’esercizio dell’impresa. Con la medesima istanza il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, può chiedere al tribunale la conversione dell’amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative, in liquidazione controllata. Si interviene sull’articolo 74 del Dlgs n. 270 prevedendo che la procedura di amministrazione straordinaria si chiude anche quando, nel corso della stessa, si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, circostanza che può essere accertata dal commissario con le relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione di cui è data comunicazione anche al Tribunale. Le novelle sono operative per le procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione e quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma.
  • L’articolo 4-ter introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite tramite processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
  • L’articolo 4-quater, nel modificare l’ambito di competenza dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa con la finalità di «razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi» il Polo petrolchimico.

Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior...