Guida senza patente: se c'è la recidiva è reato
La Cassazione ricorda che il reato nell'ipotesi della ricorrenza della recidiva nel biennio non è stato depenalizzato
Il reato di guida senza patente, laddove reiterato, non risulta depenalizzato. Lo ha rammentato la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 23977/2023 esprimendosi sul ricorso avverso l'assoluzione di un imputato cui era contestata la contravvenzione ex articolo 116, comma 15, del Codice della strada, per avere guidato un ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida, peraltro mai conseguita.
La vicenda
Nella vicenda, il tribunale di Bolzano, pur essendo precisato nell'imputazione che l'uomo era incorso nella medesima violazione in epoca precedente, lo assolveva perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il procuratore generale deducendo erronea applicazione della legge penale, giacchè la fattispecie di cui all'articolo 116 cod. strada, nell'ipotesi della ricorrenza della recidiva nel biennio, non risulta essere stata depenalizzata dall'articolo 1 del Dlgs 15 gennaio 2016, n. 8.
La decisione
La S.C., anzitutto, ribadisce che la guida senza patente, "nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo".
Inoltre, ai fini della individuazione della nozione di recidiva operante in tale ambito, precisano gli Ermellini, come "l'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente penalmente rilevante ‘nell'ipotesi di recidiva nel biennio', abbia stabilito che la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio".
Tuttavia, nel caso in esame, concludono dal Palazzaccio, la doglianza del PG risulta genericamente posta, essendosi lo stesso limitato ad allegare il mero decorso dei termini di impugnazione, senza specifica indicazione delle fonti di prova sottoposte alla valutazione del tribunale a sostegno della prospettata ricorrenza della recidiva nel biennio.
Per cui, il ricorso è inammissibile.