Guida sotto influenza dell’alcool: l’aggravante scatta dopo qualsiasi incidente che provoca pericolo
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dal comma 2-bis dell'articolo 186 del codice della strada, nella nozione di «incidente stradale» deve intendersi ricompreso qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Lo chiarisce la Cassazione penale con la sentenza 7033/2019. I giudici della quarta sezione spiegano che a tal fine non sono richiesti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni. Con la precisazione, comunque, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, è necessario anche che sia accertato un coefficiente causale della condotta della conducente rispetto al sinistro (ciò che nella specie è stato ritenuto, a carico di un imputato che, a bordo della sua autovettura, risultava avere omesso di dare la precedenza a un veicolo proveniente dalla sua destra e aveva urtato contro di esso terminando, poi, la corsa contro un tronco di un albero).
La giurisprudenza è nel senso che, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, nella nozione di «incidente stradale» deve intendersi ricompreso qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; a tal fine non sono richiesti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni (di recente, sez. IV, 10 gennaio 2019, Cozzula).
Qui, la Corte precisa, comunque, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, è necessario anche che sia accertato un coefficiente causale della condotta della conducente rispetto al sinistro (in termini, sez. IV, 8 giugno 2016, Minese, dove si è precisato che nella nozione di «incidente stradale» rientra non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, dal momento che si tratta comunque di una maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall'evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno coinvolto altri veicoli o persone).
Più in generale, sulla problematica della configurabilità della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai fini della sussistenza dei reati aggravati di omicidio colposo e di lesioni colpose, si afferma che a tal fine rilevano anche le norme di comportamento "aperte" previste dal codice della strada (quali, ad esempio, l'articolo 140, dedicato al principio informatore della circolazione, l'articolo 141, relativo alla velocità, e l'articolo 143, avente a oggetto la posizione da tenere sulla carreggiata), e non solo le norme di comportamento a contenuto chiuso, imposte in loco da apposita segnaletica o da cogente indicazione degli agenti del traffico (sez. IV, 7 marzo 2013, Attanasio, che, da queste premesse, ha ritenuto correttamente contestato il reato aggravato di cui all'articolo 589, comma 2, del Cp, in una vicenda in cui all'imputato era stato contestato di non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e di non avere mantenuto rigorosamente la destra).
Cassazione -Sezione IV penale -Sentenza 14 febbario 2019 n. 7033