Guida in stato di ebbrezza: estinzione del reato dopo positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità
Guida in stato di ebbrezza - Positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - Estinzione del reato - Valutabilità del fatto di reato ai fini della “recidiva nel biennio” ex art. 186, comma secondo, lett. c) Cod. strada - Legittimità.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) Cod. Strada.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 18 gennaio 2016 n. 1864
Guida in stato di ebbrezza - Sanzione - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - Estinzione del reato - Revoca della patente - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 17 gennaio 2014 n. 1907
Guida in stato di ebbrezza - Applicazione sanzione sostitutiva - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Settore diverso da quello della sicurezza e della educazione stradale - Estinzione del reato - Ammissibilità.
L'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza dopo lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità può essere dichiarata anche nel caso in cui l'attività in favore della collettività sia svolta in un settore diverso da quello della sicurezza e dell'educazione stradale, indicato dal legislatore come prioritario.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 17 dicembre 2013 n. 50909
Guida in stato di ebbrezza – Applicazione sanzione sostitutiva - Lavoro sostitutivo ex art. 186, comma nono bis, Cod. Strada – Condizioni di applicabilità a fatto commesso sotto la previgente normativa.
Per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), Cod. Strada, pur trattandosi di norma complessivamente più favorevole all'imputato, il favor è determinato dalla previsione dell'estinzione del reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione principale è superiore a quella previgente.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 20 settembre 2012 n. 36291