Guida in stato di ebbrezza, per l'alcooltest non c'è l'obbligo di aspettare l'arrivo del difensore
Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 28/2021
L'alcooltest è un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e impone agli agenti di dare avviso alla persona che vi sia sottoposta delle facoltà di farsi assistere da un difensore. Non vi è però l'obbligo per i verbalizzanti di attendere l'arrivo del difensore per procedere all'accertamento, né tantomeno di aspettare un lasso di tempo minimo dall'avviso dato alla persona sottoposta al test. A precisarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 28/2021, segnalata dal massimario della Cassazione.
L'occasione per il chiarimento è fornita da un contenzioso sorto all'esito di opposizione a sanzione amministrativa, irrogata nei confronti di un soggetto per guida in stato di ebbrezza, ex articolo 186 comma 2 lettera ) a del Codice della strada. Il verbale di contestazione veniva impugnato perché il rilevamento dell'acool veniva effettuato dagli agenti di Polizia senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall'avviso effettuato all'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Interpretando la giurisprudenza di legittimità in senso favorevole al trasgressore del Codice della strada, i giudici di merito annullavano il verbale. Il Comune interessato ricorreva però in Cassazione, in sostanza affermando la non applicabilità al caso di specie - relativo ad una sanzione amministrativa - delle norme dettate dal combinato disposto degli articoli 186 comma 4 del Codice della Strada, 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che imporrebbero la presenza del difensore durante l'accertamento strumentale.
La Suprema corte accoglie il ricorso e va anche oltre i motivi dello stesso, ritenendo che né le disposizioni sostanziali e processuali richiamate, né la giurisprudenza di legittimità invocata sono in grado di sostenere l'interpretazione data alla vicenda dai giudici di merito.
Ebbene, spiega il Collegio, l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza è «atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato», dovendo gli agenti avvertire unicamente la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale avviso, poi, non comporta che «i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test». Il decorso di un intervallo di tempo tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test, sottolineano i giudici, è inevitabile, ma «non incide sulla validità del rilevamento alcolemico».
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