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Holding "miste": sì alla detrazione dell'IVA sugli acquisti anche in caso di operazione con esito negativo

La fattispecie all'esame della Corte concerneva una società holding portoghese che, oltre all'attività di gestione di partecipazioni, fornisce servizi tecnici e di gestione (soggetti all'IVA) nei confronti delle sue partecipate. Nell'ambito delle sue attività, la società holding acquistava (beneficiando della relativa detrazione IVA) servizi esterni di consulenza al fine di acquisire partecipazioni (operazione poi non avvenuta) in una società target, nei confronti della quale intendeva esercitare prestazioni di servizi di gestione soggette all'IVA.

di Edoardo Antonielli d'Oulx e Enrico Moia *


Una holding "mista" (società che detiene titoli partecipativi ma che, al contempo, effettua prestazioni di servizi a beneficio delle partecipate), la cui attività nella gestione delle controllate sia ricorrente, può legittimamente detrarre l'IVA relativa a spese finalizzate all'acquisto di partecipazioni in un'altra società, anche nel caso in cui l'operazione acquisitiva abbia esito negativo.

Così si è espressa la Corte di Giustizia dell'U.E. con la sentenza del 12 novembre scorso, relativa alla causa C 42/19 "Sonaecom SGPS SA" (in continuità con quanto affermato dall'Avvocato generale Juliane Kokott nelle conclusioni, afferenti alla medesima causa, depositate in data 14 maggio 2020).

La fattispecie all'esame della Corte concerneva una società holding portoghese che, oltre all'attività di gestione di partecipazioni, fornisce servizi tecnici e di gestione (soggetti all'IVA) nei confronti delle sue partecipate. Nell'ambito delle sue attività, la società holding acquistava (beneficiando della relativa detrazione IVA) servizi esterni di consulenza al fine di acquisire partecipazioni (operazione poi non avvenuta) in una società target, nei confronti della quale intendeva esercitare prestazioni di servizi di gestione soggette all'IVA.

Alla luce di ciò, venivano sottoposte al sindacato del giudice europeo alcune questioni pregiudiziali, tra le quali la seguente assume particolare interesse: ai sensi della Direttiva 2006/112/CEE (c.d. "Direttiva IVA"), una società holding, il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente, è autorizzata a detrarre l'IVA assolta a monte sull'acquisto di servizi di consulenza vertente su uno studio di mercato realizzato ai fini dell'acquisizione di quote sociali in un'altra società, qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo?

In primo luogo, la Corte affronta il tema della soggettività passiva IVA (definita dall'art. 9 della Direttiva IVA) di una holding, requisito imprescindibile al legittimo esercizio del diritto alla detrazione. Attraverso il richiamo a quanto già stabilito in precedenza dalla giurisprudenza UE, si osserva che tale requisito non viene integrato in caso di holding "statica", la cui mera attività consiste "nell'acquisizione di partecipazioni in società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime". Diverso, invece, nel caso di holding "mista", ossia società che, parallelamente alla sua attività di detenzione di partecipazioni, fornisce servizi ai soggetti controllati, esercitando in ragione di ciò un'attività economica.

Inoltre, i giudici di Lussemburgo – richiamandosi a pregressi arresti della propria giurisprudenza – affermano che anche le attività preparatorie (categoria alla quale pare potersi ricondurre l'acquisto della consulenza per uno studio di mercato) sono parte integrante di tale attività economica. Nel caso di specie, atteso che la società intendeva fornire nella società target prestazioni di servizi di gestione soggette all'IVA, in quanto holding "mista" deve essere considerata, in linea di principio, un soggetto passivo IVA (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare).

Osservato ciò, in secondo luogo, in merito alla detraibilità dell'imposta assolta sulle prestazioni di consulenza finalizzate all'acquisto di quote azionarie, la Corte, richiamando la precedenza "Sentenza Ryanair" (causa C-249/17), osserva che – sulla base del principio di "neutralità dell'IVA" – il diritto alla detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche laddove "l'attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell'ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà".

Inoltre, secondo il richiamato costante orientamento della giurisprudenza, occorre verificare la sussistenza del principio generale del "nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle", che conferisce il diritto alla legittima detrazione dell'IVA assolta a monte. Tuttavia, aggiunge il giudice europeo, la necessarietà di tale nesso può venire meno nel caso in cui un determinato servizio sia riconducibile a delle spese di carattere generale, le quali, in quanto tali, sono "elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi" forniti da un soggetto passivo IVA.

A fronte di tutte queste osservazioni, poiché nel caso di specie i costi relativi alla consulenza per lo studio di mercato, commissionato da una holding "mista", costituivano spese per attività preparatorie, nonché spese generali, la relativa IVA, secondo la Corte, risulta legittimamente detraibile, in forza del principio di neutralità (che sovraintende il funzionamento complessivo del sistema IVA).

Da ultimo, la Corte osserva che spetterà al giudice nazionale verificare l'ipotesi che la holding abbia fornito servizi soggetti all'IVA solo ad una parte delle sue controllate, caso in cui l'IVA assolta sulle spese generali potrà essere detratta solo in proporzione a quelle inerenti all'attività economica.

* di Edoardo Antonielli d'Oulx ed Enrico Moia – Studio BGR

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