Comunitario e Internazionale

L’Unione Europea chiede al settore del calcio di contribuire al contrasto dei fenomeni di riciclaggio

Il Regolamento 2024/1624 (Single Rulebook) amplia il novero dei soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio includendovi, tra l’altro, anche le società calcistiche professionistiche e altri soggetti collegati al mondo del calcio come gli agenti calcistici

Da quasi un anno, precisamente dal 19 giugno 2024, studiosi ed esperti della materia del contrasto al riciclaggio sono in grande fermento: quel giorno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato, infatti, pubblicato un nuovo corpo normativo in materia di contrasto ai flussi di denaro illecito con l’intento di elevare la qualità e l’efficacia delle attività dei supervisori nazionali nell’interesse dei cittadini dell’Unione, della stabilità del sistema finanziario e del buon funzionamento del mercato interno.

Il complesso degli interventi voluti dall’Unione non ha la stessa portata dei precedenti succedutisi in materia di antiriciclaggio sin dal 1991: si passa infatti da una visione caratterizzata da un’armonizzazione minima a un approccio che persegue il massimo livello di armonizzazione e convergenza delle politiche e delle strategie elaborate e attuate dalle giurisdizioni nazionali.

Ma oltre a questa novità definibile di tipo “metodologico” spicca la scelta dell’Unione di andare a combattere i fenomeni di criminalità laddove, in maniera voluta o anche subita, essi si annidino.

Uno dei pilastri del nuovo sistema delle fonti AML/CFT è rappresentato dal Regolamento 2024/1624 noto anche come Single Rulebook il quale amplia il novero dei soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio includendovi tra l’altro, accanto ai tradizionali intermediari bancari e finanziari anche le società calcistiche professionistiche e altri soggetti collegati al mondo del calcio come gli agenti calcistici, cioè quei soggetti, siano esse persone fisiche o giuridiche che, dietro compenso forniscono servizi di intermediazione e rappresentano i calciatori o società calcistiche professionistiche nelle trattative.

È lo stesso legislatore unionale a spiegare le ragioni di questo passo epocale illustrando i fattori che espongono le società calcistiche e quanto gravita intorno ad esse agli interessi della criminalità economica: gli importi considerevoli trattati, i flussi di cassa, la prevalenza di operazioni transfrontaliere e talvolta assetti proprietari “opachi”, tutti fattori - dice l’Unione - suscettibili di esporre il calcio a possibili abusi commessi da criminali per legittimare fondi illeciti mediante, ad esempio, le operazioni con investitori e sponsor, compresi gli inserzionisti, e il trasferimento di giocatori.

Non è una scelta che nasce dal nulla, ma tutto nella legislazione Unionale - che solo all’apparenza sembra avere il sapore della superfetazione normativa - ha un pregresso ed è frutto di un’attenzione all’evoluzione del contesto.

L’Unione con questa scelta non ha fatto altro che cercare di porre rimedio alle preoccupazioni cui aveva già dato voce il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) nel luglio 2009 con la sua pubblicazione, caduta in parte nel vuoto, Money Laundering through the football sector (Il riciclaggio di denaro attraverso il settore del calcio), uno studio elaborato con il supporto del OCSE, che già tre lustri or sono individuava le vulnerabilità che esponevano il settore del calcio ai rischi di riciclaggio di denaro e illustrava diversi casi di uso di tale settore come veicolo per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali attraverso la proprietà dei club di calcio o dei giocatori, il mercato dei trasferimenti, le scommesse, i diritti d’immagine e gli accordi di sponsorizzazione o pubblicità, nonché casi in cui il settore del calcio era utilizzato come strumento per perpetrare altre fattispecie criminali come il traffico di esseri umani, la corruzione, il traffico di droga (doping) e i reati fiscali.

Nel report del 2009, il GAFI evidenziava che le tecniche di riciclaggio di denaro più comunemente utilizzate nel settore calcistico, implicavano, tra l’altro l’utilizzo di shell companies e trust, il coinvolgimento di persone politicamente esposte, organizzazioni non profit, società operanti nel settore della sicurezza, in quello immobiliare e del gioco.

Su quest’ultimo aspetto il rischio di esposizione del settore calcistico agli appetiti della criminalità aumenta esponenzialmente se si considera anche il settore delle scommesse sportive che ha raggiunto nuovi livelli di sofisticazione: non a caso l’Europol ha denunciato più volte gli stretti legami tra i gruppi criminali e la corruzione sportiva, con il match-fixing legato alle scommesse che crea un flusso costante di reddito criminale.

Pertanto stabilisce l’Unione nel Regolamento che “… Le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici dovrebbero mettere in atto solide misure antiriciclaggio”.

Detto in termini più concreti, le società di calcio professionistiche e gli agenti di calcio dovranno adottare politiche, procedure e controlli volti a garantire la conformità delle loro condotte alla normativa antiriciclaggio unionale e nazionale.

Tali procedure devono comprendere, in particolare, norme e metodologie interne per l’effettuazione periodica dell’attività di autovalutazione del rischio di coinvolgimento in fenomeni criminali e norme per l’attività di due diligence del cliente (comprese le procedure per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta), nonché procedure per il monitoraggio delle transazioni su base continuativa che renda possibile l’individuazione di operazioni sospette e la loro segnalazione. Non si tratta di una guerra al mondo del calcio ma di un’opportunità di riforma del sistema nel rispetto dell’”approccio al rischio”, vero mantra della normativa antiriciclaggio dell’Unione.

Più precisamente il Regolamento (UE) 2024/1624 nel precisare in quali specifici casi le società calcistiche professionistiche saranno soggette agli obblighi antiriciclaggio, stabilisce altresì che gli Stati membri possano decidere, nel caso di un comprovato livello di rischio basso, di esonerare dall’osservanza degli obblighi recentemente introdotti, le società che partecipano: alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo complessivo inferiore a 5 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale per ciascuno dei due anni civili precedenti dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e dalle dimensioni operative di dette società calcistiche professionistiche; a una divisione inferiore alla massima divisione del campionato nazionale di calcio (ad esempio, la 2. Bundesliga o la 3.Liga tedesca, la Ligue 2 francese o la Serie B italiana) e ciò al fine di evitare oneri sproporzionati per le società di minori dimensioni che sono meno esposte al rischio di abusi criminali.

Gli obblighi introdotti dal Single Rulebook per i soggetti obbligati verranno applicati dal 10 luglio 2027, mentre per i club delle leghe nazionali di calcio (Bundesliga tedesca, Ligue 1 francese, Serie A italiana, ecc.) e gli agenti calcistici la data è stata fissata al 10 luglio 2029: il legislatore europeo ha, infatti, voluto concedere ai nuovi soggetti obbligati un periodo di transizione più lungo in considerazione del fatto che il settore calcistico risulta significativamente più debole sotto il profilo della “cultura antiriciclaggio rispetto ad altri settori. Tuttavia, sebbene la data per l’entrata in vigore degli obblighi antiriciclaggio per il settore del calcio sembri assai lontana, è fondamentale che il comparto inizi a conformarsi ad essi quanto prima, senza attendere il termine finale per realizzare il proprio framework di conformità.

Un buon inizio sarebbe rappresentato dalla pianificazione, sin d’ora, di attività di formazione che coinvolgano anche i livelli più elevati della governance aziendale affinché questi possano maturare la consapevolezza del lavoro da svolgere e i rischi insiti nel mancato rispetto dei nuovi adempimenti e cioè la conseguente applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie con evidenti danni reputazionali, la possibile perdita di fiducia dei tifosi, degli sponsor e dei partner commerciali, nonchè conseguenze pregiudizievoli sul valore economico del club.

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*Marco Letizi, PhD, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Global Consultant Nazioni Unite, Commissione Europea Consiglio d’Europa, Founder & CEO ESG Compliance, Autore e Dott. Giampaolo Estrafallaces, Consigliere Senior della Banca d’Italia ** [**Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza]

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