Professione e Mercato

I mancati incassi frenano l’evoluzione verso le società tra professionisti

Aggregazioni ostacolate anche dal diverso regime di tassazione tra redditi professionali e societari

immagine non disponibile

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

A frenare le aggregazioni tra professionisti e l’evoluzione verso modelli più imprenditoriali di business c’è anche il diverso regime di tassazione tra redditi professionali e quelli societari. La scelta di costituire una società tra professionisti (Stp), rispetto ad uno studio associato, deve essere adeguatamente ponderata, anche e soprattutto tenendo conto delle profonde differenze che le due forme di aggregazione presentano sotto il profilo contabile e fiscale, come emerge da anche da un recente documento diffuso dalla Fondazione commercialisti.

L’evoluzione
La norma istitutiva delle Stp non ha dettato alcuna disposizione specifica sulla natura del reddito prodotto. Due le posizioni iniziali: da una parte c’era chi evidenziava la natura commerciale della società e, dall’altra, chi propendeva per la natura professionale dell’attività svolta. Dopo un periodo di incertezza, con la risoluzione n. 35/E/2018 e con le successive risposte ad interpello (n. 107/2018 e n. 128/2018) l’agenzia delle Entrate ha definitivamente confermato che il reddito della Stp è di impresa e non di lavoro autonomo. Quindi, mentre il reddito prodotto dai professionisti singoli o associati in studio professionale è disciplinato dalle norme del Tuir sul lavoro autonomo (articoli 53 e 54), il reddito della Stp costituita sotto forma di società commerciale rientra nella più articolata disciplina del reddito di impresa.

IL PRELIEVO A CONFRONTO

Le differenze
La principale diversità è, naturalmente, rappresentata dal fatto che il reddito di lavoro autonomo è determinato sulla base del principio di cassa, mentre quello di impresa secondo il principio di competenza.
Quindi, le entrate del professionista o dello studio sono qualificate come compensi e tassate solo al momento dell’incasso, mentre quelle delle Stp hanno natura di ricavi, imponibili già nell’esercizio in cui maturano, anche se non percepiti. Una differenza sensibile soprattutto in momenti di crisi come quella attuale legata al Covid in cui i mancati incassi sono in costante aumento. Inoltre la società tra professionisti, al contrario dello studio associato, deve porsi il problema delle fatture da emettere a fine anno per le prestazioni già ultimate. Analoghe considerazioni valgono per i costi, i quali sono deducibili per il professionista o lo studio solo se pagati, mentre per la Stp sono deducibili anche se soltanto “maturati”. Tenuto conto che per le maggiori spese relative all’attività professionale cassa e competenza sostanzialmente coincidono, mentre ciò non avviene per i compensi, la tassazione per competenza risulta generalmente svantaggiosa perché la Stp può trovarsi a versare imposte su compensi non ancora percepiti. Il peso complessivo di questi fattori è rilevante: nell’esempio a fianco la differenza del prelievo fiscale tra i due modelli è di circa 8mila euro a favore dello studio associato.
Altra differenza – questa volta a favore della Stp - è che i redditi di lavoro autonomo del professionista singolo o dello studio associato sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25 Dpr 600/1973) se la prestazione è realizzata nei confronti di sostituti di imposta, mentre i proventi della Stp non lo sono. Per cui la società può disporre, inizialmente, di maggiore liquidità. Le società applicano tuttavia lo split payment per le prestazioni in favore della pubblica amministrazione, mentre i professionisti ne sono esclusi.
Nell’ambito delle Stp va poi considerato il diverso regime fiscale delle società di persone rispetto a quelle di capitale. Il reddito delle prime è infatti attribuito ai soci per trasparenza (anche se non percepito) e concorre a formare il reddito di questi ai fini Irpef. Il reddito delle società di capitali è, invece, soggetto ad Ires in capo alla società e quindi sconta un’aliquota del 24%, ma poi è tassato come dividendo (con ritenuta “secca” al 26%) quando è distribuito al socio.

L’aspetto contabile
Il professionista singolo o lo studio sono in contabilità semplificata (salvo opzione per l’ordinaria) mentre le Stp di capitali devono applicare la contabilità ordinaria. Le Stp di persone (snc e sas) adottano la contabilità semplificata solo se i ricavi sono inferiori a 400mila euro, e dal 2017 determinano il reddito di impresa secondo un regime misto cassa-competenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©