I PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESAME DI MATURITÀ
Il ccnl siglato da Confcommercio, al comma 1, dispone che le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. Non sembrano essere compresi in tale elenco gli esami preliminari agli esami di Stato e allora l’assenza dovrà essere autorizzata dal datore di lavoro o come ferie/permessi, oppure assenza giustificata non retribuita. Si segnala comunque che qualora si tratti di lavoratore studente, l’articolo 10 della legge n. 300/1970 prevede il diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti.