Penale

I veicoli fuori uso sono rifiuti pericolosi finché non sono bonificati dai liquidi contenuti

Costituisce il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” il mantenimento di un veicolo fuori uso al fine di ricavarne pezzi di ricambio senza eliminare le componenti che hanno potenzialità inquinanti

di Paola Rossi

Costituisce il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” il mantenimento di un veicolo fuori uso al fine di ricavarne pezzi di ricambio senza manutenere l’automobile ancora contenente tutti i liquidi e le componenti che hanno potenzialità inquinanti. Il reato previsto all’articolo 256 del Codice dell’ambiente colpisce la condotta di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 13282/2025 - ha perciò rigettato l’appello convertito in ricorso per cassazione in quanto all’imputato era stata comminata la sola ammenda che, in base alla Riforma Cartabia, rende le decisioni di primo grado inappellabili e ricorribili solo per vizi di legittimità davanti alla Suprema corte.

L’imputato operaio di un’autofficina aveva posto sul suolo antistante l’esercizio commerciale un’automobile che un cliente gli aveva lasciato nella sua disponbilità una volta deciso di non procedere alla riparazione del mezzo a causa dell’entità del costo per la sua rimessa in circolazione. Contro l’imputazione, per la gestione illecita di quello che veniva inizialmente ritenuto rifiuto non pericoloso, il ricorrente aveva fatto rilevare che aveva intenzionalmente ricevuto il bene fuori uso al fine di ricavarne pezzi di ricambio e che l’auto per molto tempo aveva anche mantenuto la targa. Ciò al fine di contrastare la tesi che si trattasse di un rifiuto; circostanza, tra l’altro, smentita dalla successiva restituzione della targa al proprietario, momento in cui la catalogazione del bene dismesso quale rifiuto era divenuta incontrovertibile. Ma soprattutto, la Cassazione penale fa rilevare che la mancata spoliazione del veicolo dai liquidi che normalmente un’auto contiene per poter marciare fa rientrare il mezzo abbandonato nella categoria dei rifiuti pericolosi.

Infatti in tali casi, come fa rilevare la sentenza di legittimità, vanno ottemperati gli adempimenti specifici dettati dal Dlgs 209/2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/53/Ce “relativa ai veicoli fuori uso”. Le norme europee impongono specificatamente l’obbligo di privare l’automobile ormai a fine vita delle componenti pericolose quali i liquidi normalmente presenti in un veicolo a motore, dall’olio dei freni a quello del motore e gli altri liquidi refrigeranti o detergenti.

Per quanto detto, la difesa che non si trattasse di un rifiuto è stata legittimamente respinta, con l’aggravante dei liquidi non rimossi che lo faceva rientrare nella nozione di rifiuto pericoloso.

La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta in base alla circostanza che si trattasse di un solo veicolo posseduto in base all’assenso del legittimo proprietario a che l’auto fosse “cannibalizzata” per prelevarne solo alcune parti. La potenzialità inquinante del rottame esclude infatti la tenuità a fronte della rilevanza del bene ambiente che veniva esposto a un pericolo. Al ricorrente però le medesime circostanze rivendicate a sua discolpa sono state considerate dal giudice al fine del riconoscimento delle attenuanti.

Infine, la Cassazione respinge anche l’eccezione sollevata sulla sproporzionalità dell’ammenda comminata rispetto alle proprie condizioni economiche: il motivo sull’entità della sanzione non resiste al rilievo dei giudici di legittimità, in quanto quantificata al di sotto del medio edittale.

 

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©