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Il bilancio non può da solo aumentare il compenso dell’amministratore

L’eventuale remunerazione aggiuntiva va prevista <br/>già all’atto della nomina

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di Fulvio Pironti

L’amministratore ha diritto a un compenso aggiuntivo solo se c’è una delibera assembleare motivata. Lo chiarisce la sentenza numero 125 pubblicata il 7 aprile 2023 dal Tribunale di Aosta.

Annullata la delibera assembleare in relazione all’approvazione del rendiconto nella parte in cui l’assemblea aveva riconosciuto al professionista un compenso superiore al preventivo precedentemente approvato. La pronuncia ribadisce che la maggioranza è possibile soltanto quando sia stata oggetto di delibera assembleare motivata.

In dettaglio, nel caso esaminato l’assemblea aveva approvato il rendiconto contenente un compenso dell’amministratore in misura superiore rispetto a quanto concordato in sede di nomina ed approvato con bilancio preventivo, in considerazione di lavori straordinari sopraggiunti. Alcuni condòmini che non erano d’accordo avevano impugnato la delibera, chiedendo il suo annullamento limitatamente alla maggiorazione in essa contenuta.

Il tribunale di Aosta ha riconosciuto le ragioni dei condòmini attori e ha ritenuto che l’amministratore non possa chiedere compensi aggiuntivi quando non siano stati oggetto del preventivo. Se l’assemblea non motiva la delibera, non è legittimata a riconoscere maggiori emolumenti in aggiunta a quelli concordati in precedenza. Il deliberato approvativo del rendiconto è infatti in tal caso annullabile, perché viziato nella parte in cui l’assemblea riconosce compensi eccedenti rispetto a quelli approvati in occasione del bilancio preventivo.

Il compenso dell’amministratore diviene oggetto di delibera all’atto della sua nomina. L’articolo 1129, comma 14, del Codice civile sancisce che nel momento dell’accettazione del mandato il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, ad informare i condòmini sull’entità del proprio compenso. Perciò il suo ammontare complessivo andrà specificato in quella sede, all’accettazione del mandato.

L’amministratore presenta a tal fine in assemblea il preventivo con il dettaglio dei corrispettivi. Nel caso in cui si dovessero svolgere nello stabile opere straordinarie successive, il professionista può chiedere compensi aggiuntivi, ma questi gli saranno corrisposti solo quando tale eventualità è prevista nel preventivo approvato in sede di nomina.

La pronuncia di Aosta richiama e conferma la Suprema corte per la quale l’amministratore ha diritto al compenso aggiuntivo solo quando sia stato oggetto di espressa delibera motivata adottata dall’assemblea (Cassazione 5014/2018).

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