IL CERTIFICATO RIGUARDA LE OPERE NELLA TOTALITÀ
Dopo l’ultimazione dei lavori la stazione appaltante non può utilizzare l’opera eseguita (liquidando gli importi residui ancora dovuti all’esecutore) senza una verifica formale della perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto originario e alla conseguente normativa tecnica; questa verifica viene svolta attraverso il collaudo dei lavori, eseguito da un tecnico terzo nel caso in cui l’importo dei lavori sia al di sopra di certe soglie.Per contro, nel caso di appalti di importi inferiori, ad esempio, a 500.000 euro, il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ma con successiva conferma da parte del responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione avviene sotto la piena responsabilità della direzione lavori (che solo in questo caso può avere funzioni di collaudatore) e del responsabile del procedimento, che deve confermare il contenuto dello stesso certificato preparato dal direttore lavori (articolo 237 del Dpr 207/2010).Per concludere, l’operato del direttore dei lavori appare anomalo, in quanto le opere non sono state eseguite nella loro totalità e, quindi, il Cre non può essere "confortato" dal responsabile del procedimento con la relativa approvazione.