Penale

Il codice penale recupera sistematicità e centralità del ruolo

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di Alberto Cisterna

Un grande merito va riconosciuto al Dlgs 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 ) quello di aver posto sul tavolo con chiarezza la correlazione tra conoscibilità delle norme penali, rieducazione e concentrazione del perimetro sanzionatorio. Le materie e gli ambiti toccati dal provvedimento sono vari e strategici, si va dalla tutela della persona ai gravi reati legati alla criminalità organizzata, dall’ambiente al sistema finanziario e per finire ai casi particolari di confisca. Ma andiamo con ordine.

Il principio della riserva di codice
Il caposaldo di questa opzione nomografica del 2017 è dato dall'articolo 1 del Dlgs 21/2018 che interpola, dopo l'articolo 3 del codice penale, un articolo 3-bis («Principio della riserva di codice») secondo cui «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia». La norma ha portata generale e ambisce a ripartire la nuova normazione penale tra il codice e un'inedita categoria di fonti primarie costituita dalle «leggi che disciplinano in modo organico la materia». Se non proprio un testo unico, quanto meno delle disposizioni sistematiche e non isolate e frammentarie.

Le modifiche in materia di tutela della persona
Un posto primario riveste la riallocazione nel Codice delle norme «in materia di tutela della persona». Tra queste l'articolo 289-ter («sequestro di persona a scopo di coazione») che porta nel codice l'articolo 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718 («Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979») secondo cui «chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni».

Di rilievo l'aver annoverato tra i precetti in materia di «tutela della persona» la modifica dell'articolo 388, comma 2, del Cp (inserito, invero, sotto il Capo dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie e senza alcuna attinenza diretta alla persona) secondo cui è punito anche colui il quale elude «l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio», spostando nella cornice codicistica l'articolo 6 della legge 4 aprile 2001 n.154.

Per quanto riguarda invece la violazione degli obblighi di assistenza si rimanda al secondo commento a firma di Selene Pascasi.

Modifiche in materia di tutela dell'ambiente e del sistema finanziario
Il nuovo articolo 452-quaterdecies è dedicato ora all'importante delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» spostato da una sede ormai angusta, ossia quella del vecchio articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Meno persuasivo, è l'inserimento sotto il capo III del titolo VII, dedicato alla falsità in atti, del nuovo articolo 493-ter del Cp titolato all'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento. La mancata collocazione della disposizione nella parte relativa ai reati contro il patrimonio compromette definitivamente la possibilità di fare applicazione - ai casi di indebito utilizzo dei mezzi di pagamento in questione in ambito infra-familiare - della scriminante di cui all'articolo 649 del Cp.

Sicuramente meritevole è la traslazione nel codice dell'articolo 12-quinquies del Dl 306/1992 che costituisce, senza meno, il più importante strumento penale per la tutela dell'economia legale dai fenomeni di dissimulazione e infiltrazione dei patrimoni di provenienza illecita. Il nuovo articolo 512-bis del Cp punisce ora il trasferimento fraudolento di valori tutte le volte in chiunque si assista all'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter» con la conseguente modifica del richiamo anche all'interno dell'articolo 240-bis del Cp di nuovo conio.

Modifiche su associazioni mafiose, con finalità di terrorismo e altri gravi reati
E' stato inserito l'articolo 61-bis del Cp che sposta dall'articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica della Convenzione di Palermo sul crimine transnazionale la relativa circostanza aggravante. L'articolo articolo 69-bis del Cp ripropone i casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze per una serie di gravi reati , prima regolati in varie leggi speciali. Medesima operazione è stata compiuta con l'articolo 270-bis.1, dedicato alle circostanze aggravanti e attenuanti per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Inoltre è stata collocata ora sotto il nuovo articolo 416-bis.1 del Cp la disciplina della circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose ossia di quelle circostanze che aumentano la pena per i delitti punibili commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose e di quelle che agevolano la collaborazione e dissociazione dai sodalizi malavitosi con riduzioni della sanzione.

Modifiche in materia di confisca in casi particolari
Il nuovo articolo 240-bis («confisca in casi particolari») recepisce le indicazioni e le prescrizioni provenienti dall'articolo 12-sexies, commi 1 e 2-ter, del Dl 306/1992 curandone - tuttavia - un'abrogazione “selettiva”: ai sensi, infatti, dell'articolo 7, lettera l), del Dlgs 21/2018 sono stati abrogati solo i commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, mentre restano in vigore le ulteriori disposizioni. Così restano nella loro originaria sedes i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 12-sexies, dedicati alla destinazione dei beni confiscati. Ne è derivata anche la modifica dell'articolo 104-bis disposizioni attuazione del Cpp la cui rubrica è ora dedicata alla «amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio», mentre il nuovo comma 1-quater e 1-quinquies armonizzano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni e di tutela dei terzi.

Parimenti nell'alveo delle disposizioni di attuazione è confluito il nuovo articolo 183-quater («esecuzione della confisca in casi particolari») per l'individuazione del giudice competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari nella fase dell'esecuzione. Anche il nuovo articolo 578-bis del Cpp ha portato nell'alveo del codice di rito il caso in cui sia stata ordinata la confisca nei casi particolari, stabilendo che il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21

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