Penale

Il collaudatore del manufatto edilizio che non verifica il cancello risponde per l’infortunio

Le opere civili vanno verificate tecnicamente e staticamente in tutte le loro parti e non è scusabile un collaudo che escluda cancelli e recinzioni in base alle erronee indicazioni dell’impresa o del direttore dei lavori

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di Paola Rossi

Il collaudo statico di opere civili riguarda l’intera opera e non consente di escluderne alcune parti ritenute funzionali alla sua fruizione, quali recinzioni e cancelli. Il collaudatore, quindi, risponde dell’infortunio dovuto al malfunzionamento di quelle parti illegittimamente escluse dal collaudo statico e risponde del reato colposo con l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche.

Per questo motivo la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 38887/2024 - ha respinto il ricorso del professionista che, attenendosi alle indicazioni del direttore dei lavori per la realizzazione di un polo fieristico, aveva limitato la propria attività di collaudatore alla struttura edilizia escludendo le recinzioni e in particolare i cancelli, di cui uno disancorandosi dal binario di scorrimento era caduto addosso al portiere con la conseguenza che egli fosse deceduto.

La difesa sosteneva che le vie di accesso o di delimitazione della struttura edilizia dovevano rispondere piuttosto alle regole tecniche di funzionamento del singolo prodotto e non fossero parte integrante dell’opera da sottoporre alla verifica di staticità.

La Cassazione conferma, invece, che i cancelli vanno considerati forniture perfettamente integrate nel manufatto edilizio e che di conseguenza devono essere oggetto del collaudo tecnico e statico dell’opera. Quindi, il cancello non è un oggetto/prodotto a sé stante e il suo corretto posizionamento o funzionamento, che escluda rischi per gli utilizzatori, è necessario alla sicura fruizione del manufatto al pari della sua staticità.

In conclusione, l’evento morte occorso al dipendente che si occupava dell’accesso alla struttura fieristica è infortunio sul lavoro che aggrava l’omicidio colposo con il conseguente raddoppio dei termini di prescrizione. Il ricorrente al contrario sosteneva di non aver mai rivestito una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro per il decesso del dipendente determinatosi dalla caduta della pesante porta scorrevole che - per quanto integrata nella struttura edilizia - non era stata oggetto del suo collaudo statico. Ed è proprio la mancanza di collaudo del grande cancello che fa emergere la responsabilità del ricorrente per il fatto colposo verificatosi e non è - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - circostanza valida a farla escludere.

 

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