Non è affetto da abnormità il provvedimento del Gip di inammissibilità della richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. ignoti "seriali", ritenendone l'irrituale deposito in modalità analogica (ovvero in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma APP), e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 3824/2025
LA MASSIMA
Processo penale telematico – Indagini preliminari – Chiusura delle indagini - Richiesta di archiviazione - Cumulativa contro ignoti seriali - Malfunzionamento sistemi informatici - Deposito cartaceo - Inammissibilità - Non abnormità. (Cpp, articolo 111-bis, 175-bis; Decreto legislativo 10 ottobre 2022, articolo 87-bis; Dm Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217, articolo 3; Dm Giustizia 27 dicembre 2024 n. 206, articolo 1)
Non è affetto da abnormità il provvedimento del Gip di inammissibilità della richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. ignoti "seriali", ritenendone l'irrituale deposito in modalità analogica (ovvero in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma APP), e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto, stante la sua natura e l'essere privo di delibazione sul merito della richiesta, non è completamente avulso dal sistema processuale, essendo previsto da diverse disposizioni, anche nel segmento procedimentale che origina nella richiesta di archiviazione.
Con le due recenti pronunce nn. 2815 e 3824 del 2025, la Suprema corte ha delineato l'ambito di applicazione del deposito degli atti da parte del Pm con modalità telematiche e non (quindi cartaceo e a mezzo Pec), dettando delle soluzioni interpretative che, se da un lato confermano l'impossibilità per la parte pubblica di depositare col canale Pec, dall'altro mostra incertezze nel vaglio, da parte del giudice penale, delle cause del malfunzionamento dei sistemi informatici.
Il pubblico ministero non può depositare l'atto di impugnazione a mezzo Pec: inammissibilità
Il caso portato all'attenzione...


