La polizza assicurativa cosiddetta "postuma decennale",è un contratto di assicurazione "per conto di chi spetta" (e quindi l'assicurato è l'acquirente dell'abitazione) e non un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, caso nel quale l'assicurato coinciderebbe con il contraente, vale a dire con il costruttore. Lo sancisce la Cassazione nella sentenza 1909 del 27 gennaio 2025
LA MASSIMA
Assicurazione - Contratto - Polizza decennale per acquisti su carta di immobili da costruire - Assicurazione per conto di chi spetta - Azione risarcitoria diretta in capo all'acquirente - Sussiste. (Cc, articoli 1691e 1891; Dlgs 20 giugno 2005 n. 122, articolo 4)
L'articolo 4 Dlgs /2005 n. 122 determina la fattispecie di assicurazione dei danni nei fabbricati da costruire per conto di chi spetta, in forza della quale l'acquirente, terzo assicurato, risulta legittimato a far valere i propri diritti direttamente nei confronti dell'assicuratore.
È d'obbligo una polizza assicurativa decennale in mano all'acquirente per i danni nei fabbricati da costruire (c.d. acquisti su carta). Ma come farla valere, nei giri di valzer fra costruttori, cooperative, imprese appaltatrici e compagnie assicuratrici? Un semplice sguardo ai soggetti che si sono alternati e succeduti nella vertenza oggi definita (e non del tutto) dalla sentenza 2025 n. 1909 mostra le difficoltà dell'ultimo anello della catena, l'acquirente, addirittura nell'individuare il soggetto...


