Nella opposizione a decreto ingiuntivo, arriva il via libera delle Sezioni unite, sentenza n. 26727/2024, alla possibilità per l'opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell'opponente, ma a fronte di mere eccezioni.

Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 25 giugno-15 ottobre 2024 n. 26727 - Presidente D'Ascola; Relatore Graziosi; Pm - conforme - Pepe

LA MASSIMA

Procedimenti speciali - Ingiunzione - Giudizio di opposizione - Domande riconvenzionali da parte dell'opposto - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 183 e 645; Cc, articoli 1337 e 2041)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.

Con la sentenza n. 26727/24 registriamo un nuovo intervento delle sezioni unite della Cassazione sull'annosa questione dei limiti, di ordine processuale, che l'opposto incontra al momento della sua costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Come rilevato nella decisione in esame, numerosi infatti sono stati, nel passato, gli interventi delle sezioni Unite in argomento, e tra questi ricordiamo le decisioni n. 12310/15 e n. 22404/18, proprio per cercare di contemperare le diverse...

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