In sintesi, nel regolare, in sede di disciplina del governo del territorio, l'edilizia di culto, le regioni possono perseguire esclusivamente finalità urbanistiche, nell'ambito delle quali deve essere ricondotta anche la necessaria specifica considerazione delle esigenze di allocazione delle attrezzature religiose. In ragione del peculiare rango costituzionale della libertà di culto, inoltre, la stessa disciplina urbanistico-edilizia deve far fronte, con riferimento alle attrezzature religiose, all'ulteriore esigenza della necessaria previsione di luoghi per il loro insediamento, con la conseguenza che essa non può comportare l'esclusione o l'eccessiva compressione della possibilità di realizzare strutture.
LE MASSIME
Edilizia e urbanistica - Zonizzazione - Destinazione urbanistica - Luogo di culto - Libertà di culto - Divieto di aggravamento procedimentale.
A fronte di una domanda di un'associazione di promozione sociale volta all'individuazione e concessione da parte del comune di uno spazio da adibire in modo permanente e duraturo a luogo di culto religioso per la comunità musulmana, deve intendersi affetto da deficit istruttorio e motivazionale il provvedimento di diniego fondato sul rilievo dell'assenza di un'area destinabile a culto, secondo la pianificazione urbanistica, laddove, al contrario, detta area non solo risulti esistente, ma il comune richieda contraddittoriamente adempimenti che ne presuppongono l'esistenza, evidenziando inoltre che, quando pure detta area fosse disponibile, sarebbe necessaria seguire una procedura a evidenza pubblica. In siffatto modo il comune frappone un illegittimo e insormontabile ostacolo all'esercizio della libertà di culto da parte dell'associazione richiedente con un diniego che, nella sua perentorietà immotivata, blocca qualsiasi prospettiva e iniziativa.
Edilizia e urbanistica - Certificato di destinazione urbanistica - Natura giuridica - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
Va esclusa l'autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Il certificato di destinazione urbanistica, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all'erroneo certificato di destinazione urbanistica.
L'importanza dell'urbanistica si impone ancora una volta all'attenzione degli operatori del diritto amministrativo.
Se il dibattito pubblico ha in gran parte rimosso dai propri radar un tema complesso quale l'urbanistica, poco adatto alla semplificazione della comunicazione politica moderna, il diritto amministrativo e le relative tutele impongono il ritorno all'analisi delle questioni concernenti il governo del territorio al centro del dibattito.
Ciò appare pienamente coerente alla natura dell'urbanistica...


