La Cassazione ha accolto parzialmente le doglianze del ricorso, sia pure con una motivazione diversa: nonostante l'erronea dichiarazione di nullità (in quanto il contratto era del 2004 e non ancora soggetto alla nullità per difetto di registrazione), la Corte ha ritenuto applicabile il meccanismo della riconduzione a congruità introdotto solo nel 2016. Tale conclusione discende da una interpretazione sistematica e retrospettiva della normativa.
LA MASSIMA
Locazioni - Contratto scritto, non simulato e non registrato - Conseguenze - Disciplina applicabile ratione temporis - Riconduzione a congruità ex articolo 13, comma 6, legge n. 431/1998. (Cc articolo 13, comma 6, Legge 431/1998; Legge n. 311/2004)
In caso di contratto locativo abitativo stipulato per iscritto, a cànone libero, non simulato e non registrato, ma concluso prima della entrata in vigore della legge n. 311/2004 (introduttiva della nullità per mancata registrazione), trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il meccanismo della riconduzione a congruità previsto dall'articolo 13, comma 6, legge n. 431/1998 (come modificato dalla legge n. 208/2015). Il giudice, accertata la nullità (anche se erroneamente dichiarata), deve determinare il cànone in misura non eccedente quella concordata dalle associazioni di categoria, anche in presenza di un contratto a canone libero.
L'ordinanza della Corte di cassazione n. 15891, pubblicata il 13 giugno 2025 (III Sezione civile, presidente dott. Raffaele Frasca e consigliere relatore ed estensore dott. Marco Rossetti), chiarisce che il contratto di locazione non registrato, pur non essendo nullo per i contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge n. 311/2004, è soggetto alla «riconduzione a congruità» con effetto dalla entrata in vigore della legge n. 208/2015. Il giudice, nell'àmbito di tale riconduzione, non...


