In altri termini, per il giudice di legittimità, la determinazione del giudice di poter non procedere a interrogatorio è senz'altro censurabile dal giudice dell'impugnazione anche nel "merito", e non solo nell'ipotesi limite dell'omessa motivazione
LA MASSIMA
Misure cautelari - Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Eccezioni - Sindacabilità in sede di impugnazione. (Cpp, articolo 291, comma 1-quater)
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp, devono sussistere oggettivamente così che la relativa mancanza rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare emessa sulla base di tali esigenze cautelari erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.
Come è noto, in tema di garanzia connesse all'adozione di una misura cautelare, la legge 9 agosto 2024 n. 114, ribadendo una soluzione normativa in precedenza conosciuta solo in taluni casi di applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (articolo 289, comma 2, del Cpp), ha introdotto il comma 1-quater nel corpo dell'articolo 291 del Cpp, prevedendo il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti...


