In tema di responsabilità del notaio, l'espressione "ricevere un atto" contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Così la Cassazione con la ordinanza 6 febbraio 2025 n. 2969.

LA MASSIMA

Notaio - Professioni intellettuali - Pubblicazione di testamento olografo - Vincolo nel legato - Responsabilità del notaio - Limiti. (Cc, articolo 1176; legge 16 febbraio 1913 n. 89, articolo 47)

In tema di responsabilità del notaio, l'espressione "ricevere un atto" contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l'atto "ricevuto" dal notaio, è l'atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 2 dicembre 2024 - 6 febbraio 2025 n. 2969 - Presidente Rubino; Relatore Travaglino

Punti fermi sui doveri notarili nella ricezione e pubblicazione di atti, quanto all'indagine della volontà delle parti in vista anche dei risultati, e sui limiti degli effetti della pubblicazione di un olografo quanto alla validità della disposizione testamentaria: nel "principio di diritto" che la Sezione terza civile della Cassazione ha inteso esprimere con l'ordinanza 2 dicembre 2024-6 febbraio 2025 n. 2969 si cerca d'indicare "certezze" nel cuore della delicata attività notarile con aspetti che...

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