La Consulta, con una pronuncia di incostituzionalità di tipo sostitutivo, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 della disposizione censurata, per violazione dell'articolo 31, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui indica testualmente «giudice per le indagini preliminari» (ossia il Gip minorile) anziché «giudice dell'udienza preliminare» che, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 2, dell'Ordinamento giudiziario, è composto oltre che dal magistrato togato, da due giudici onorari esperti
LE MASSIME
Processo penale - Processo minorile - Percorso di rieducazione del minore - Proposta di definizione anticipata del procedimento da parte del Pm subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo - Previsione che il Pm trasmette il programma al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione - Denunciata procedura che non permette un adeguato approfondimento informativo che consenta un'effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi. (Costituzione, articoli 3 e 31, comma 2; Dpr n. 448/1998, articolo 27-bis; Dl n. 123/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 159/2023; Regio decreto n. 12/1941, articolo 50-bis)
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 31, comma 2, della Costituzione, l'articolo 27-bis del Dpr 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
Processo penale - Processo minorile - Percorso di rieducazione del minore - Questione di legittimità costituzionale - Proposta di definizione anticipata del procedimento da parte del Pm subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo - Articolo 27-bis Dpr n. 448/1988, inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del Dl 123/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 159/2023 - Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (Dpr n. 448/1988, articolo 27-bis; Dl 123/2023, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2023, articolo 8, comma 1, lettera b))
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27-bis del Dpr n. 448/1988, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice a quo.
La messa alla prova "anticipata" e "semplificata" che consente al minorenne sottoposto a procedimento penale di uscirne anticipatamente su proposta del Pm minorile esige la collegialità interdisciplinare del giudice officiato dell'ammissione dell'imputato al percorso di reinserimento e la completezza degli accertamenti della personalità. È dunque illegittima la previsione che affida questa fattispecie di prova minorile a un giudice monocratico togato e privo della componente onoraria esperta in ambito...


