La Consulta, con una pronuncia di incostituzionalità di tipo sostitutivo, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 della disposizione censurata, per violazione dell'articolo 31, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui indica testualmente «giudice per le indagini preliminari» (ossia il Gip minorile) anziché «giudice dell'udienza preliminare» che, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 2, dell'Ordinamento giudiziario, è composto oltre che dal magistrato togato, da due giudici onorari esperti
La messa alla prova "anticipata" e "semplificata" che consente al minorenne sottoposto a procedimento penale di uscirne anticipatamente su proposta del Pm minorile esige la collegialità interdisciplinare del giudice officiato dell'ammissione dell'imputato al percorso di reinserimento e la completezza degli accertamenti della personalità. È dunque illegittima la previsione che affida questa fattispecie di prova minorile a un giudice monocratico togato e privo della componente onoraria esperta in ambito...
Rapporto Censis e anno forense: luci e ombre di una professione
di Marcello Clarich Professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma e Giuseppe Urbano Avvocato del Foro di Roma