La Consulta, con una pronuncia di incostituzionalità di tipo sostitutivo, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 della disposizione censurata, per violazione dell'articolo 31, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui indica testualmente «giudice per le indagini preliminari» (ossia il Gip minorile) anziché «giudice dell'udienza preliminare» che, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 2, dell'Ordinamento giudiziario, è composto oltre che dal magistrato togato, da due giudici onorari esperti
La messa alla prova "anticipata" e "semplificata" che consente al minorenne sottoposto a procedimento penale di uscirne anticipatamente su proposta del Pm minorile esige la collegialità interdisciplinare del giudice officiato dell'ammissione dell'imputato al percorso di reinserimento e la completezza degli accertamenti della personalità. È dunque illegittima la previsione che affida questa fattispecie di prova minorile a un giudice monocratico togato e privo della componente onoraria esperta in ambito...
I punti chiave
- Decreto Caivano: la nuova messa alla prova "anticipata" e "semplificata"
- Il deposito della proposta del Pm minorile al Gip minorile
- Il deposito del programma a cura dell'indagato e la trasmissione al Gip minorile
- Il dictum: incostituzionale il giudice monocratico
- Infondate le altre questioni di costituzionalità previa interpretazione costituzionalmente conforme
Diritto intelligente e AI legale, dall'ossimoro alla realtà operativa
di Giovanni Comandè - Ordinario di diritto privato comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa