La sentenza di non luogo a procedere per assenza impediente dell'imputato pronunciata ai sensi dell'articolo 420-quater Cpp può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, Cpp, anche prima della scadenza del termine, pari al doppio della prescrizione, previsto dall'articolo 159, ultimo comma, Cp, funzionale alle ricerche dell'irreperibile. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 5847/2025
LA MASSIMA
Processo penale - Processo in assenza - Sentenza di improcedibilità per assenza impediente ex articolo 420-quater Cpp - Ricorso per cassazione - Proponibilità, anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 159, ultimo comma, Cp, per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, Cpp - Sussistenza. (Costituzione, articolo 111, comma 7; Cpp, articoli 420-quater e 606)
La sentenza di non luogo a procedere per assenza impediente dell'imputato pronunciata ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, del codice di procedura penale, anche prima della scadenza del termine, pari al doppio della prescrizione, previsto dall'articolo 159, ultimo comma, Cp, funzionale alle ricerche dell'irreperibile.
La sentenza inappellabile di non doversi procedere pronunciata per assenza "impediente" dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-quater Cpp – come sostituito dall'articolo 23 Dlgs n. 150/2022 – può essere impugnata da tutte le sue parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, Cpp anche prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, Cp, funzionale a proseguire le ricerche dell'irreperibile.
Così le sezioni Unite penali...


