La sentenza di non luogo a procedere per assenza impediente dell'imputato pronunciata ai sensi dell'articolo 420-quater Cpp può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, Cpp, anche prima della scadenza del termine, pari al doppio della prescrizione, previsto dall'articolo 159, ultimo comma, Cp, funzionale alle ricerche dell'irreperibile. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 5847/2025
La sentenza inappellabile di non doversi procedere pronunciata per assenza "impediente" dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-quater Cpp – come sostituito dall'articolo 23 Dlgs n. 150/2022 – può essere impugnata da tutte le sue parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, Cpp anche prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, Cp, funzionale a proseguire le ricerche dell'irreperibile.
Così le sezioni Unite penali...
Argomenti
I punti chiave
- L'indirizzo "negazionista": la non immediata ricorribilità
- L'indirizzo favorevole alla ricorribilità per cassazione ex articolo 111, comma 7, Costituzione
- L'atto interlocutorio: la ricorribilità per cassazione per tutti i motivi dell'articolo 606 Cpp
- Il dictum: consacrato l'indirizzo della ricorribilità "piena" per cassazione
Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma