In caso di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui a occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 5354/2025.
In caso di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui a occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa...
Condominio e mediazione civile, i nodi sul ruolo dell'amministratore
di Antonio Scarpa - Consigliere della Corte di cassazione