La Cassazione evidenzia la differenza tra la corruzione propria (articolo 319) e la corruzione nell'esercizio della funzione. Nel primo caso la dazione del denaro non basta a configurare il reato senza la finalizzazione di tale erogazione all'impegno futuro per un comportamento contrario ai doveri d'ufficio o di un già avvenuto comportamento illecito, nel secondo caso il reato ha invece natura di pericolo e non serve dunque individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio.
LE MASSIME
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Corruzione propria - Dimostrazione del rapporto sinallagmatico tra atto e dazione o promessa di un'utilità - Necessità. (Cp, articolo 319)
Ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria [articolo 319 del Cp], nelle ipotesi nelle quali la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la "causa" della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità. Il reato è, dunque, configurabile a condizione che sussista un "rapporto sinallagmatico" tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo invece assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato. In questa prospettiva, la prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, essendo necessario valutare tale elemento unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo.
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione propria - Differenze. (Cp, articoli 318 e 319)
Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica [articolo 318 del Cp] si differenzia da quello di corruzione propria [articolo 319 del Cp], in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. Per la configurabilità della corruzione propria, invece, è necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale, bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri d'ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Atto discrezionale - Configurabilità della corruzione propria - Condizioni e limiti. (Cp, articoli 318 e 319)
In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria [articolo 319 del Cp], dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione [articolo 318 del Cp].
La sentenza della Cassazione contiene alcune interessanti puntualizzazioni in tema di corruzione propria (articolo 319 del Cp).
Il nesso causale tra l'atto contrario e la dazione
In primo luogo, ineccepibile è la valorizzazione dell'esigenza di dimostrare il "nesso di causa" tra l'atto e la dazione/promessa di un'utilità da parte del privato.
La Corte sul punto ribadisce, a chiare lettere, che il paradigma normativo dell'articolo 319 del Cp è esplicito nel significare che la dazione indebita, dal corruttore al corrotto, deve essere finalizzata all'...


