I ritardi del vettore aereo impongono il risarcimento ai passeggeri anche quando questi ultimi hanno usufruito di un biglietto aereo per il quale hanno pagato unicamente le tasse. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 16 gennaio 2025 nella causa C-516/23.
I ritardi del vettore aereo impongono il risarcimento ai passeggeri anche quando questi ultimi hanno usufruito di un biglietto aereo per il quale hanno pagato unicamente le tasse. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 16 gennaio 2025 nella causa C-516/23, con la quale la Corte ha proceduto a interpretare il regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione...
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