I ritardi del vettore aereo impongono il risarcimento ai passeggeri anche quando questi ultimi hanno usufruito di un biglietto aereo per il quale hanno pagato unicamente le tasse. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 16 gennaio 2025 nella causa C-516/23.
LA MASSIMA
Trasporti - Trasporto aereo - Cancellazione del volo - Viaggio gratuito o a tariffa ridotta - Pagamento di diritti e tasse - Diritto al riavviamento in una data successiva - Insussistenza della necessità di un nesso temporale fra il volo cancellato e il volo di riavviamento richiesto dal passeggero. (Regolamento n. 261/2004, articolo 3 e 8)
L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un passeggero non viaggia gratuitamente quando, per effettuare la propria prenotazione, abbia dovuto pagare esclusivamente tasse sul trasporto aereo e diritti.
L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, ai fini della sua applicazione, l'esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato da un passeggero, potendo un siffatto riavviamento verso la destinazione finale essere richiesto in condizioni di trasporto comparabili a una data successiva, a seconda delle disponibilità di posti.
I ritardi del vettore aereo impongono il risarcimento ai passeggeri anche quando questi ultimi hanno usufruito di un biglietto aereo per il quale hanno pagato unicamente le tasse. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 16 gennaio 2025 nella causa C-516/23, con la quale la Corte ha proceduto a interpretare il regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione...


