In tema di assegno al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la decisione unilaterale del genitore di accoglierlo e mantenerlo in casa non è un'alternativa all'adempimento dell'obbligo. Lo stabilisce la Cassazione civile, con l'ordinanza 10 febbraio 2025 n. 3329.
L'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non può essere regolato dalla disciplina dell'articolo 443 del codice civile prevista per le obbligazioni alimentari, essendo disciplinato dagli articoli 337-ter e 337-septies del codice civile. La decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non costituisce, dunque, una modalità alternativa di adempimento che il genitore può scegliere unilateralmente, ma può essere al massimo un elemento...
Separazione carriere e l'arduo compito di ricomporre il contrasto tra i poteri
di Giovanni Verde - Professore emerito di diritto di procedura civile presso l'Università Luiss-Guido Carli di Roma