Civile

Il comproprietario dell'immobile non può mettere a reddito il bene senza il consenso delle altre due parti

Le parti possono pattuire il cosiddetto uso frazionato, accordandosi nel senso di dividere il godimento della res sulla base di alcuni criteri di spazio e tempo

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di Giampaolo Piagnerelli

La comproprietà di un immobile rappresenta una condizione ostativa alla possibilità che una parte (si trattava di tre sorelle), sentendosi proprietaria per l'intero, decida non solo di voler mettere a reddito il bene, ma richieda alle due sorelle anche il risarcimento per il mancato introito. Lo afferma la Cassazione con l'ordinanza n. 5807/23. I Supremi giudici si sono trovati in sintonia con i giudici di merito secondo cui la natura del bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari.

L'uso frazionato
Le parti possono pattuire il cosiddetto uso frazionato, accordandosi nel senso di dividere il godimento della res sulla base di alcuni criteri (spazio e/o tempo), purchè la predetta utilizzazione rientri tra quelle cui è destinata la cosa comune e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comproprietari (in base a quanto disposto dall'articolo 1102 del codice civile. Nel caso di specie non è stato oggetto di allegazione la fruibilità dell'immobile in maniera turnaria. A tal proposito la Corte d'appello ha ritenuto che dagli atti di causa non sarebbe emersa la volontà dell'appellante di condividere l'appartamento con le sorelle. Tale volontà sarebbe stata peraltro incompatibile con quella, manifestata nell'ambito del giudizio introdotto nel 2014, di mettere a reddito l'immobile in questione.

L'improbabile risarcimento danni
In funzione di questa sua richiesta rimasta inevasa, aveva chiesto alle sorelle anche il risarcimento dei danni per "mancata fruttificazione" del bene, ovvero di non averlo potuto mettere a reddito. Richiesta questa pienamente respinta anche dai giudici della Cassazione.

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