Il Comune non deve provare il caso fortuito se il giudice accerta che la caduta è colpa esclusiva del danneggiato
La facile percezione dell'insidia e la prevedibilità del danno fanno emergere la doverosità di tenere un comportamento prudente
Se il giudice accerta positivamente che il comportamento tenuto dal danneggiato è l'esclusiva causa dell'evento non è tenuto a richiedere al custode della cosa la prova del caso fortuito, che avrebbe determinato l'evento stesso, al fine di sollevarlo dalla propria responsabilità custodiale.
Inoltre, afferma la Cassazione, non è l'assenza di insidia della cosa a escludere la responsabilità "oggettiva" del custode o quella aquiliana da fatto illecito, bensì la facile percezione dell'insidia stessa e la prevedibilità del verificarsi dell'evento dannoso in assenza di un comportamento diligente da parte del danneggiato.
Con la sentenza n. 9863/2023 la Cassazione le ha confermato i due gradi di merito che avevano negato il risarcimento del danno dovuto alla rottura di tibia e perone da parte del cittadino che era scivolato su un leggero pendio di terra battuta dove era presente un modesto quantitativo di ghiaino. Veniva così connesso l'evento dannoso al comportamento colposo del danneggiato in quanto l'evento si era verificato a fronte di un'insidia agevolmente percettibile tenuto conto anche del fatto che l'evento si era verificato alla luce del sole e quindi in assenza di insidie o di pericoli nascosti data la chiara visibilità dello stato dei luoghi. Non poteva quindi il ricorrente non avvedersi del fatto che con un atteggiaento di normale dilignza egli avrebbe potuto evitare il prevedibile scivolamento sulla modEsta quantità di ghiaia presente sul terriccio per di più in leggera discesa.
Tutti gli elementi fatto, di stato dei luoghi e di tempo dimostrano secondo il giudice il comportamento imprudente e quindi la colpa del cittadino caduto sulla piccola discesa a cui va interamente ricconnesso il verificarsi dell'evento dannoso. Infine, i giudici fanno rilevare l'indice di cautela che avrebbe dovuto adottare il ricorrente nell'attraversare il passaggio scosceso avvedendosi della presenza di un corrimano cui si poteva appoggiare evitando la caduta.