Il Comune può imporre per i dehors sul mare il vincolo paesaggistico e l’adeguamento estetico
Non viola il legittimo affidamento di chi abbia già in concessione aree demaniali marittime il regolamento comunale che detta criteri edilizi generali e che opta per la necessaria autorizzazione paesaggisitica
È pienamente legittimo il regolamento comunale che detti regole generali di adeguamento estetico e urbanistico dei dehors privati o a uso pubblico posti sul territorio dell’ente locale. Si tratta, infatti, di materia che compete pienamente all’esercizio del potere regolamentare del Comune. L’adeguamento a finalità di tutela del paesaggio e del territorio può ben essere imposto a chi sia già in possesso dei relativi titoli amministrativi per l’occupazione del suolo pubblico costiero o cittadino.
Così il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8474/2024, ha respinto il ricorso di una società di ristorazione che riteneva illegittimamente posti nel nulla i propri titoli autorizzativi già in suo possesso e relativi a due strutture tipo dehors.
Nel caso concreto il Comune pugliese aveva con il regolamento impugnato decretato lo status di area paesaggisticamente vincolata per quanto riguarda il demanio marittimo, Con la conseguenza di dover ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza tanto per la realizzazione di simili strutture, ma soprattutto aveva imposto l’adeguamento di quelle esistenti ai canoni estetici dettati con le norme regolamentari.
Come afferma Palazzo Spada, il Comune aveva il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, ma anche di approvare norme che ne disciplinino le caratteristiche, fino al punto di poter stabilire per determinate aree il vincolo paesaggistico con la conseguente necessità di adeguamento di quelle in essere.
Sono altresì infondate le censure con le quali la società appellante lamenta che il Regolamento in controversia avrebbe esorbitato dal proprio ambito di competenza, determinando la caducazione delle concessioni demaniali e di tutti i titoli edilizi e paesaggistici validi ed efficaci, in violazione dei principi che disciplinano la revoca dei provvedimenti amministrativi, la partecipazione procedimentale e l’obbligo di motivazione, nonché dei principi di nominatività e tipicità degli atti e del legittimo affidamento.
Per giudici il regolamento non ha la finalità di disciplinare il procedimento per il rilascio del titolo di occupazione di suolo pubblico della relativa tassa, ma quella di assicurare il corretto assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, attraverso la riorganizzazione delle occupazioni di suolo pubblico.
Tra le varie scelte, come quella di dettare diversi criteri in base alla suddivisione in zone del territorio comunale, il Comune ben poteva optare per quanto attiene alle aree demaniali marittime di non diversificare in base a tali zone le regole di autorizzazione, fissando per esse una disciplina comune e richiedente il vincolo paesaggistico.
Come affermano i giudici “l’Ente comunale ha esercitato un potere di pianificazione a valenza estetica, urbanistico-edilizia e paesaggistica afferente il tessuto urbano, dal cui ambito non possono rimanere escluse le aree demaniali ricomprese nel territorio di riferimento”, senza che ciò implichi alcuna interferenza con la validità ed efficacia delle concessioni demaniali.
I giudici amministrativi hanno respinto il motivo di lamentela secondo cui l’amministrazione comunale, attraverso il sopravvenuto regolamento, avrebbe illegittimamente revocato i titoli paesaggistici ed edilizi rilasciati per la realizzazione della struttura della società appellante.
Ma il Consiglio di Stato fa rilevare che essendo il Comune in possesso del potere di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture in questione su tutto il territorio comunale, allo stesso compete anche il potere di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle in un’ottica di sicurezza urbana, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina.
Infatti, il regolamento comunale impugnato non ha imposto la rimozione delle strutture ubicate all’esterno degli esercizi di ristorazione ma ne aveva esclusivamente previsto, entro un congruo termine, l’adeguamento alle nuove prescrizioni nell’esercizio del potere conformativo che è di competenza dell’amministrazione e che non lede alcun legittimo affidamento, atteso che si tratta di titoli relativi a strutture stagionali assoggettati alle sopravvenienze di disciplina volti a contemperare l’esercizio dell’attività economica privata con la tutela dei valori della cosiddetta “sicurezza urbana”.