Il concetto di destrezza come circostanza aggravante del reato di furto
Reati contro il patrimonio - Mediante violenza alle cose o alle persone - Furto - Circostanza aggravante ex art. 625, c. 1, n. 4 del Cp - Ricorrenza.
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 6 marzo 2018 n. 10119
Reati contro il patrimonio - Furto - Circostanze aggravanti - Destrezza - Presupposti di operatività - Condotta - Particolare abilità - Necessità - Approfittamento della disattenzione o del momentaneo allontanamento del detentore della cosa - Sufficienza - Esclusione.
La circostanza aggravante della destrezza di cui all'articolo 625, comma 1°, numero 4, del C.p., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa (da queste premesse, la Corte ha escluso l'aggravante, per l'effetto annullando senza rinvio la sentenza di condanna per mancanza di querela, in una vicenda in cui l'imputato, all'interno di un esercizio commerciale, risultava avere asportato un computer portatile, prelevato dal bancone in un momento di distrazione del titolare e dei clienti presenti: in tale condotta, secondo le sezioni unite, difettavano i presupposti della destrezza come sopra ricostruita).
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 12 luglio 2017 n. 34090
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Destrezza - Particolare abilità - Necessità – Esclusione - Approfittamento della disattenzione o del momentaneo allontanamento del detentore della cosa - Sufficienza.
Poiché la disposizione di cui all'articolo 625 cod. pen., comma 1, n. 4, non pretende necessariamente l'impiego di doti eccezionali applicate nella sottrazione e tali da impedire al derubato di averne contezza, ricorre l'aggravante della destrezza e l'abilità operativa dell'autore del furto nella condotta di chi sottrae beni da un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via priva di chiusura, oppure da uno studio medico, da una stanza di degenza ospedaliera, da un negozio o da un cantiere edile, estrinsecandosi tale fattispecie nell'approfittamento della condizione disattenta del soggetto passivo, distratto da altre occupazioni o comunque poco concentrato nella sorveglianza dei propri averi.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 giugno 2016 n. 26749
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Destrezza - Nozione.
È esclusa la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, perché l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 4 marzo 2015 n. 9374