Il concorso nella commissione di un reato può essere affermato dal giudice anche in base a elementi di natura indiziaria. E il ruolo di coautori del reato non necessita dell’attribuzione di ogni singola frazione di condotta all’uno o all’altro soggetto, quando dall’ideazione comune iniziale si giunge alle conseguenze anche impreviste dell’azione criminosa. Non è di fatto necessaria l’adesione “esplcita” di ciascuno alla singola azione perpetrata dall’altro e da cui non ci si dissocia fattivamente. Il concorso - che si ricorda può essere anche solo morale attraverso l’istigazione o il rafforzamento di compiere il reato - si fonda sull’agevolazione o sulla messa in atto di comportamenti che rendono possibile il compimento del reato stesso.

Nel caso specifico - risolto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 37855/2024 - i due concorrenti nella rapina, nell’omicidio della vittima e nell’incendio dell’appartamento di quest’ultima contestavano la mancata attribuzione individuale, da parte del giudice di merito, delle singole azioni a ciascuno dei due coautori dei reati perpetrati. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che la sentenza fosse irrimediabilmente viziata, proprio per non aver appunto dimostrato il singolo apporto alla realizzazione dei diversi crimini imputati a entrambi. Quindi, nel caso concreto, praticamente i due coimputati - nel tentativo di attribuire l’uno all’altro la maggior responsabilità penale - ritenevano che la responsabiltà penale non fosse di fatto stata accertata stante la sua natura strettamente personale.

Ma al centro della decisione - ritenuta legittima con il rigetto del ricorso - la Cassazione ha affermato che vi sia stata corretta applicazione delle norme che regolano la fattispecie penale del concorso e che la sua sussistenza sia stata pienamente accertata per entrambi gli imputati e in ordine a tutti e tre i reati loro ascritti.

Nel caso si trattava di due rapinatori che una volta entrati in casa della vittima l’avevano colpita al fine di compiere la rapina e l’avevano poi uccisa appiccando l’incendio alla sua abitazione. Il giudice di merito di fatto affermava esplicitamente che non fosse necessario addivenire a una specifica distinzione di quanto compiuto da uno o dall’altro dei rapinatori, per dichiararli entrambi concorrenti in tutti i reati commessi su quella scena. Ciò perchè era stata pienamente appurata la loro compresenza a tutte le condotte realizzate contro la vittima senza che emergesse l’autonoma e imprevedibile determinazione di uno solo dei due o l’opposizione di uno di loro all’escalation che si era verificata. Spiega la Cassazione, che per l’attribuzione del concorso è sufficiente anche il dolo eventuale di colui che partecipa al delitto e ben può rappresentarsi le conseguenze anche estemporanee derivanti dal disegno criminale realizzato e a cui ha aderito originariamente senza aver compiuto azioni positive per evitare la commissione del più grave reato conseguenza di quello inizialmente progettato.

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