Il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo
Questo sull’assunto che - dopo la dichiarazione di fallimento - il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio
«In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull’assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest’ultimo in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 11351/24.
Incapacità non totale del fallito
I Supremi giudici hanno chiarito, infatti, che l’effetto dello spossessamento del fallito non è totale in quanto non ...