Il controllore del bus di linea può elevare multe per divieto di sosta sulle corsie di trasporto pubblico
Con l'ordinanza 30288/2022 la Cassazione ha evidenziato che le funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone
In presenza e in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino - quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio ed esercizio del trasporto pubblico di persone - la disciplina ha previsto che determinate funzioni, qualificabili come obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati; i quali abbiano tuttavia una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione in relazione al servizio svolto. Tutto ciò in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi, sotto agli occhi di tutti, di soste e parcheggi. I Comuni hanno quindi la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta, ai dipendenti comunali o ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione.
Con l'ordinanza 30288/2022 la Corte di Cassazione ha evidenziato che le stesse funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può svolgere le attività di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.
Nella vicenda un cittadino aveva proposto opposizione avverso due verbali di accertamento, con cui gli era stato contestato di aver sostato il proprio autoveicolo senza avere azionato l'apposito dispositivo di controllo del pagamento della tariffa. Secondo il ricorrente, in particolare, gli organi controllori erano privi dei poteri di accertamento delle violazioni in materia di sosta in relazione al luogo dell'avvenuta infrazione. Il giudice di pace aveva accolto l'eccezione e conseguentemente annullato i verbali; regolando le spese. Tuttavia la pronuncia era stata integralmente riformata in appello.
Il tribunale aveva ritenuto che la violazione – accertata dagli ispettori dell'azienda locale di trasporto – fosse stata validamente contestata, essendo gli ispettori coinvolti nella vicenda pienamente titolari di funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di sosta; esercitabili su tutto il territorio comunale così come previsto dalla normativa in materia.
Secondo il tribunale non aveva, pertanto, rilievo il fatto che le infrazioni contestate fossero state consumate al di fuori delle zone specificamente affidate alla concessionaria dei trasporti. Il giudice aveva inoltre posto in specifico rilievo che il ricorrente non aveva azionato il dispositivo di pagamento della tariffa di sosta; escludendo che tale apparecchiatura dovesse essere necessariamente collocata nella stessa via in cui era stato effettuato il parcheggio; sostenendo inoltre che il segnale di preavviso del parcheggio a pagamento fosse certamente ben visibile e che il pagamento fosse dovuto, pur non sussistendo in capo al Comune un precipuo obbligo di custodia del veicolo medesimo.
Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento possono essere svolti solo da personale nominativamente designato dal sindaco; previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali. Il legislatore ha inteso conferire a tali soggetti, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire e accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. Tuttavia secondo la Suprema Corte gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico sono titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono. In altre parole le funzioni di prevenzione e accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico stesso. La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti ordinariamente deputati a tale ruolo, non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite ad altri soggetti. Quindi mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, per i controllori delle aziende del trasporto pubblico le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla sosta nelle aree oggetto di concessione alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone; e inoltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico attribuite al personale ispettivo di dette aziende.
Per tali ragioni secondo la Suprema Corte è infondata la tesi del tribunale secondo cui tali poteri sono estesi all'intero territorio comunale; non potendo prevalere sul dato normativo neppure le circolari del ministero dell'Interno espressesi in senso applicativo contrario.