Il convivente non può restare dopo la disdetta
Il convivente non ha diritto a restare nell’immobile quando il titolare del contratto ha già dato regolare disdetta. Lo spiega la Cassazione con la sentenza 7098, depositata ieri. La vicenda prende le mosse da una locazione per la quale in conduttore aveva comunicato regolare disdetta nel 2007. Ma la proprietaria, visto che l’immobile continuava in realtà a essere occupato, aveva intimato lo sfratto. L’inquilino si era opposto con un ragionamento singolare, che però, nonostante le sconfitte nei due gradi di giudizio, ha avuto la tenacia di portare sino in Cassazione. In sostanza, il conduttore sosteneva che c’era stata una «sostituzione del conduttore» e che ormai esisteva un rapporto di locazione con la sua convivente.
La Cassazione ha però affermato che era pacifica la circostanza che il contratto fosse cessato per effetto della disdetta, e che in ogni caso la successione nel contratto era impossibile anche perché, nonostante la lunga convivenza, i figli della donna non erano anche figli del conduttore. Da ultimo, la Corte ha censurato anche l’affermazione dell’inquilino sul fatto che fosse stata instaurata una nuova locazione tra la sua convivente e la proprietaria per il solo fatto che questa avesse di sua spontanea volontà pagato due mensilità del canone, e ha affermato che l’inquilino era l’unico a essere obbligato alla riconsegna dell’immobile.
La Corte di cassazione ha quindi respinto tutti i motivi dell’inquilino e lo ha condannato a rifondere le spese di lite alla proprietaria.