Il creditore è legittimato a rifiutare l'assegno in bianco e postdatato
Nota a Corte di Cassazione, Sez. VI Civile - 2, ordinanza 9 aprile 2021, n. 9490
Con questo principio la Suprema Corte ha ribadito (sentenza n. 9490/2021) come, in tema di obbligazioni pecuniarie, il creditore abbia il diritto di respingere un pagamento eseguito per il tramite di un assegno bancario, laddove sussista una adeguata motivazione, atteso che detto strumento non garantisce una sicura copertura.
Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva ritenuto inadempiente ad un contratto di fornitura la parte acquirente, per avere tenuto un comportamento complessivamente dilatorio e per non avere offerto un mezzo sicuro di pagamento. Infatti, il venditore si era visto proporre il saldo del dovuto per mezzo di assegni bancari emessi da terzi inizialmente trasmessi in bianco e via fax, poi riempiti e postdatati e, dunque, per il tramite di titoli di credito ritenuti inaffidabili.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno, prima di tutto, rammentato come l'assegno bancario debba essere emesso dal debitore e consegnato al creditore completo di tutti i suoi elementi, nonché con data corrispondente a quella della sua emissione. E' pur vero che, sempre secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche l'assegno postdatato non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con tale modalità non costituiscono mezzi anormali di pagamento. Tuttavia, ciò non esclude il fatto che il creditore possa legittimamente rifiutarlo.
Eloquente è l'argomentazione posta a base della decisione: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo" (Cass. Sez. U., sentenza n. 26617 del 18/12/2007, Rv. 601099; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24402 del 01/12/2010, Rv. 614891).
Questa Corte ha anche avuto modo di precisare che, in mancanza di previsioni negoziali derogatorie, nelle obbligazioni monetarie trovano applicazione l'art. 1277 e l'art. 1182, terzo comma, c.c., dal cui combinato disposto deriva che i relativi debiti vanno pagati, alla loro scadenza, in moneta avente corso legale, presso il domicilio del creditore. Tali regole hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto equipollenti del danaro contante eventuali titoli di credito (in particolare assegni circolari, di valore equivalente e di sicura copertura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27520 del 19/11/2008, Rv. 605940).
Più di recente si è ritenuto, in applicazione del principio solidaristico, declinato nella correttezza e buona fede dei contraenti, che il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, debba trovare una ragionevole giustificazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13658 del 04/06/2010, non massimata)".
Tanto precisato, la Cassazione conclude osservando come l'assegno bancario non costituisca un mezzo di pagamento di sicura copertura e ciò rileva sul piano della giustificazione del rifiuto del creditore di accettarlo.
Nel caso di specie, in particolare, legittimamente la parte venditrice aveva ritenuto inopportuno accettare degli assegni emessi da terzi, per di più postdatati.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, a sua volta, aveva considerato come giustificato il rifiuto del creditore all'esito di una valutazione complessiva del comportamento osservato dalle parti nell'esecuzione del contratto.
Infatti, "Tale valutazione, che si sostanzia in un giudizio di fatto, è coerente con i precedenti di questa Corte sopra richiamati e non è suscettibile di riesame in questa sede, non potendo il motivo di ricorso risolversi nell'istanza di revisione del giudizio di fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità".
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*A cura di Simona Daminelli, partner di La Scala Società tra Avvocati