Il curatore fallimentare non ha l'obbligo di smaltire l'amianto sull'immobile di proprietà del fallito
«Il curatore fallimentare non è custode degli immobili di proprietà del fallito, con la conseguenza che non è assoggettabile agli obblighi previsti dall'articolo 192, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152». E' quanto ha precisato il Tribunale regionale della giustizia amministrativa di Trento con la sentenza 20 marzo 2017 n. 93.
Il caso – Oggetto del contendere l'ingiunzione di un sindaco al curatore di bonificare l'area del capannone industriale della società soggetta alla procedura fallimentare. In particolare oggetto della bonifica doveva essere il tetto nel quale erano presenti delle lastre di amianto. Una richiesta respinta dai giudici amministrativi trentini che hanno sposato la linea interpretativa secondo la quale «al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16.3.1942 n. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito…poiché in linea generale, il curatore, nell'espletamento della pubblica funzione non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono gli obblighi del fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né di quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della procedura concorsuale». Quindi, nel caso specifico, il curatore non ha l'obbligo provvedere al bonifica ambientale e ripristino ambientale dei luoghi.
Trga Trento – Sentenza 20 marzo 2017 n. 93